CGIL Lombardia - Statuto dei Lavoratori - legge 300 del 20 maggio 1970
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ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa,
hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il
proprio pensiero, nel r ispetto dei principi della Costituzione e delle norme della
presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli
133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero
773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da
quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si
svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni
di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere
installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure,
in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza
del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di
cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del
lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e
terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm
24/04/2012