Perchè la crisi | Page 87

CGIL Lombardia - Statuto dei Lavoratori - legge 300 del 20 maggio 1970 Pagina 1 di 14 Area Giuridico-legale Cgil Lombardia Home Normativa Home area Giuridico-legale LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore ART. 1. - Libertà di opinione. ART. 2. - Guardie giurate. ART. 3. - Personale di vigilanza. ART. 4. - Impianti audiovisivi. ART. 5. - Accertamenti sanitari. ART. 6. - Visite personali di controllo. ART. 7. - Sanzioni disciplinari. ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. ART. 10. - Lavoratori studenti. ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali. ART. 12. - Istituti di patronato. ART. 13. - Mansioni del lavoratore. Titolo II - Della libertà sindacale ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale. ART. 15. - Atti discriminatori. ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori. ART. 17. - Sindacati di comodo. > ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. Titolo III ART. 19. ART. 20. ART. 21. ART. 22. ART. 23. ART. 24. ART. 25. ART. 26. ART. 27. - - Dell'attività sindacale Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Assemblea. Referendum. Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Permessi retribuiti. Permessi non retribuiti. Diritto di affissione. Contributi sindacali. Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. Titolo IV - Disposizioni varie e generali ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale. ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive Titolo V - Norme sul collocamento ART. 33. - Collocamento. ART. 34. - Richieste nominative di manodopera. Titolo VI - Disposizioni finali e penali ART. 35. - Campo di applicazione. ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche. ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. ART. 38. - Disposizioni penali. http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm 24/04/2012