*** NORMATTIVA - Stampa ***
momento
Pagina 2 di 3
dell'effettiva
reintegrazione;
risarcimento non potra' essere
retribuzione globale di fatto.
in
inferiore
ogni caso la misura del
a
cinque mensilita' di
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come
previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta'
di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' di
retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, ne' abbia richiesto
comunicazione
del
deposito
della
entro trenta giorni dalla
sentenza
il
pagamento
dell'indennita' di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si
intende risolto allo spirare dei termini predetti.
In ogni c aso, la misura del risarcimento non potra' essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i
criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente e'
tenuto
inoltre
a corrispondere al lavoratore le retribuzioni
dovutegli in virtu' del rapporto di lavoro dalla data della sentenza
stessa
trenta
fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma e'
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento
dei lavoratori di cui all'articolo
22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi
aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del
giudizio di merito, puo' disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore
di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e
sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che decide la
causa.
Nell'ipotesi
di
licenziamento
dei lavoratori di cui all'articolo
22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al
primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore. (9) ((23))
--------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 11 maggio 1990, n. 108 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni
degli
articoli
1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti
disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui
all'articolo 18
dall'articolo 1
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
della presente legge, non trova applicazione nei
confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza
fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto"; ha inoltre disposto (con
l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei
prestatori
http://www.normattiva.it/do/atto/export
di
lavoro
ultrasessantenni,
in
possesso dei requisiti
24/04/2012