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Norme
sulla
tutela
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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento.
Vigente al: 24-4-2012
TITOLO II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
Art. 18.
(Reintegrazione nel posto di lavoro)
Ferme
restando
l'esperibilita'
delle
procedure
previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con
dell'articolo
cui dichiara inefficace
2 della predetta legge
il licenziamento ai sensi
o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara
la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori
di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si
applicano
altresi'
ai
datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso
imprenditore, che occupa
prestatori di lavoro.
Ai fini del computo
al datore di lavoro, imprenditore e non
alle sue dipendenze piu' di sessanta
del
numero dei prestatori di lavoro di cui
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita'
lavorative
collettiva
fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non
incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore
di lavoro al
licenziamento
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il
di
cui
sia
stata
accertata
l'inefficacia o
l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione
globale
di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva
reintegrazione
assistenziali e previdenziali
http://www.normattiva.it/do/atto/export
e
dal
al versamento dei contributi
momento del licenziamento al
24/04/2012