Perchè la crisi | Page 106

*** NORMATTIVA - Stampa *** Norme sulla tutela Pagina 1 di 3 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Vigente al: 24-4-2012 TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE Art. 18. (Reintegrazione nel posto di lavoro) Ferme restando l'esperibilita' delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con dell'articolo cui dichiara inefficace 2 della predetta legge il licenziamento ai sensi o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso imprenditore, che occupa prestatori di lavoro. Ai fini del computo al datore di lavoro, imprenditore e non alle sue dipendenze piu' di sessanta del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative collettiva fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al licenziamento risarcimento del danno subito dal lavoratore per il di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione assistenziali e previdenziali http://www.normattiva.it/do/atto/export e dal al versamento dei contributi momento del licenziamento al 24/04/2012