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Anche Facebook, Instagram, Tik-Tok o WhatsApp possono integrare il reato?“ Si, la giurisprudenza ritiene ormai pacificamente che anche i social network e le piattaforme digitali possano integrare il reato di diffamazione aggravata. Facebook, Instagram, Tik-Tok, Telegram, forum online e, in alcuni casi, anche gruppi WhatsApp possono infatti costituire strumenti idonei alla diffusione di contenuti offensivi nei confronti di una pluralità di persone. Proprio l’ elevata capacità divulgativa del mezzo digitale porta frequentemente ad applicare l’ aggravante prevista dall’ art. 595, comma 3, c. p. La responsabilità può sussistere anche quando la persona offesa non venga indicata nominativamente, purché sia comunque identificabile, direttamente o indirettamente, da parte dei destinatari del messaggio sulla base del contesto, dei riferimenti utilizzati o delle circostanze richiamate. Naturalmente ogni situazione deve essere valutata caso per caso, tenendo conto del contenuto del messaggio, del numero dei destinatari, delle modalità della comunicazione e del concreto contesto in cui le espressioni vengono utilizzate”.
“ La cancellazione del contenuto offensivo non esclude automaticamente eventuali responsabilità”
Quando un contenuto pubblicato online può diventare diffamazione?“ Non ogni critica o commento sgradevole integra automaticamente diffamazione. Occorre sempre valutare il contenuto concreto delle espressioni utilizzate, il contesto in cui vengono pubblicate e le modalità della comunicazione. In linea generale, un contenuto online può diventare diffamatorio quando lede la reputazione di una persona attraverso affermazioni offensive, denigratorie o gratuitamente umilianti diffuse nei confronti di più soggetti. La valutazione riguarda non solo le parole utilizzate, ma anche il tono, il contesto e l’ eventuale attribuzione di determinati fatti. Nel contesto digitale, inoltre, assume particolare rilievo la capacità diffusiva del mezzo utilizzato: un post, un commento o un video pubblicato sui social network può raggiungere rapidamente un numero molto elevato di persone e restare accessibile anche nel tempo”.
Conta se la persona offesa è presente nella conversazione online?“ Se e, come detto, è proprio uno degli elementi che distingue la diffamazione dall’ ingiuria. In linea generale, la diffamazione presuppone che l’ offesa venga comunicata a più persone in assenza del soggetto interessato. Quando invece la persona offesa è presente nella conversazione ed è in grado di percepire direttamente l’ offesa e di replicare immediatamente, il fatto può ricadere nell’ ambito dell’ ingiuria, oggi depenalizzata e configurabile come illecito civile. Nel contesto digitale, tuttavia, la valutazione può diventare più complessa: occorre infatti considerare le concrete modalità della comunicazione, come, ad esempio, il tipo di piattaforma utilizzata, la struttura della conversazione, il numero dei partecipanti e la possibilità effettiva per l’ interessato di assistere in tempo reale allo scambio comunicativo. Proprio per questo la giurisprudenza tende a valutare caso per caso le comunicazioni online, soprattutto con riferimento a chat di gruppo, dirette social e sistemi di messaggistica istantanea”.
Una recensione negativa online su un’ officina o una carrozzeria può comportare responsabilità?“ Una recensione negativa non è automaticamente illecita. Il consumatore ha certamente diritto di esprimere la propria opinione e raccontare la propria esperienza, anche in termini critici, purché vengano rispettati alcuni
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