Legale
Giulia Talamazzi, avvocato dello Studio Legale Conte & Giacomini
Avvocato, cosa prevede oggi la legge quando un’ offesa viene pubblicata online o sui social network?“ L’ utilizzo dei social network e delle piattaforme digitali non rappresenta uno spazio sottratto alle regole giuridiche. Anche online, infatti, determinati comportamenti possono integrare illeciti civili o, nei casi più gravi, veri e propri reati. Tra questi rientra certamente la diffamazione, che continua a essere penalmente rilevante anche quando commessa attraverso internet, social network, forum, blog o applicazioni di messaggistica”.
Cosa si intende per diffamazione e come viene punita?“ La diffamazione è disciplinata dall’ art. 595 c. p. e si configura quando una persona, comunicando con più soggetti,
“ Per l’ elevata diffusività del mezzo digitale, la giurisprudenza considera normalmente la diffamazione online come ipotesi aggravata”
offende l’ altrui reputazione in assenza dell’ interessato. La legge prevede pene più gravi quando l’ offesa viene diffusa tramite strumenti dotati di particolare capacità divulgativa, come la stampa, internet o i social network. Proprio per l’ elevata diffusività del mezzo digitale, la giurisprudenza considera normalmente la diffamazione online come ipotesi aggravata”.
Qual è oggi la differenza tra ingiuria e diffamazione?“ La distinzione principale riguarda la presenza o meno della persona offesa. L’ ingiuria consiste nell’ offesa rivolta direttamente all’ interessato ed è stata depenalizzata nel 2016 dal D. Lgs. n. 7 / 2016, rimanendo oggi un illecito civile. La diffamazione, invece, si verifica quando l’ offesa viene comunicata a più persone in assenza del soggetto interessato e, come detto, continua a costituire reato. Proprio per questo, anche molti comportamenti posti in essere online- come post, commenti o messaggi diffusi a più destinatari- possono integrare il reato di diffamazione”.
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