Normativa affermato un principio basilare, al fine di garantire una maggiore libertà di scelta del consumatore, permettendogli di effettuare tagliandi e riparazioni presso officine indipendenti anche durante il periodo di garanzia legale dell’ auto, senza far decadere la stessa( come poteva accadere in passato)”.
In che modo differiscono le garanzie estese e l’ estensione di garanzia dai pacchetti di manutenzione e quali elementi devono essere valutati per comprendere la reale portata della tutela offerta?“ Si tratta di due soluzioni molto diverse. Le garanzie estese rappresentano un prolungamento della validità della garanzia legale o di quella commerciale originale offerta dal produttore o dal venditore, senza che l’ automobilista sia tenuto a pagare alcunché. L’ estensione di garanzia è quel prolungamento di un certo numero di anni o fino al raggiungimento di un determinato chilometraggio che viene proposto al proprietario dietro il pagamento di un corrispettivo eco-
nomico. Nessuna delle due può comunque limitare il principio stabilito dalla normativa MVBER; quindi, la facoltà del proprietario di effettuare manutenzione e riparazioni presso un’ officina indipendente, vincolandolo a rivolgersi alla rete ufficiale. I pacchetti di manutenzione, invece, rappresentano servizi aggiuntivi che prevedono, a un determinato costo, lo svolgimento di una manutenzione programmata. Possono essere offerti dalle concessionarie, ma anche dalle reti indipendenti. Ovviamente non hanno niente a che vedere con la garanzia, non offrendo protezione da guasti oppure da vizi”.
Esistono pratiche operative e strumenti più efficaci per gestire un contenzioso in materia di garanzie automobilistiche?“ In caso di problemi il proprietario deve tempestivamente rivolgere per iscritto al venditore una richiesta di attivazione della garanzia. Come accade spesso in questi casi, è fondamentale una corretta gestione delle comunicazioni: è importante, infatti, tenere traccia scritta di tutte le mail e le lettere inviate. Attenzione, poi, ai tempi in cui questa garanzia viene richiesta, perché entro il primo anno dall’ acquisto, la prova dell’ assenza di un difetto di conformità grava sul venditore, mentre dal tredicesimo mese è, almeno in teoria, il consumatore a dover dimostrare la sussistenza di tale difetto di conformità. Nella pratica, nel settore automobilistico raramente viene fatta questa richiesta al proprietario del mezzo, dal momento che si ricorre a perizie e analisi tecniche specifiche. Anche se questo compromette un po’ la velocità della riparazione, soprattutto quando si parla di filiera e quindi devono essere coinvolti una serie di soggetti che vanno al di là del venditore e della casa produttrice. Ove il costruttore non riconosca la garanzia di conformità le motivazioni addotte possono essere molteplici, anche se statisticamente il rifiuto nasce prevalentemente da una manutenzione ordinaria non effettuata correttamente( per esempio con ricambi o lubrificanti non conformi). Qui emerge chiaramente come l’ aspetto più importante per gestire un contenzioso sia, come già accennato, la documentazione relativa ai tagliandi, che rappresenta lo strumento principale con cui si ha la possibilità di dimostrare che la lavorazione è stata effettuata regolarmente e seguendo le scadenze previste. Naturalmente questo esempio coinvolge direttamente un altro“ giocatore di questa partita”, ossia l’ officina che materialmente effettua gli interventi. Pur dando per scontato che esegua il tagliando a regola d’ arte, effettuando le lavorazioni previste, utilizzando componenti quanto meno equivalenti e oli specifici, che la fattura sia compilata e dettagliata, è fondamentale che sia gli operatori sia i proprietari verifichino i dati con la massima attenzione. È capitato, infatti, che il costruttore rifiutasse di attivare la garanzia anche solo perché era stato indicato un chilometraggio errato dell’ auto al momento dell’ intervento”. ■
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