Parts in OFFICINA Set/Ott | Page 64

LEGALE
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L ’ articolo 183 del Codice dell ’ Ambiente prevede la possibilità di utilizzare depositi temporanei purché tali depositi vengano gestiti nel rispetto delle norme
contenente tutte le caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto relative al carico e allo scarico , compreso il CER ; il formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto e lo smaltimento che accompagna il trasporto di qualsiasi rifiuto speciale ; il Modello Unico di dichiarazione ambientale da presentare annualmente alla Camera di commercio competente ( obbligatorio per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e anche per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti ). Parlando di rifiuti speciali , poi , è necessario evidenziare che i prodotti da smaltire dovranno essere trasportati da società iscritte all ’ Albo Gestori Ambientali presso centri autorizzati al fine del loro corretto smaltimento , nel rispetto della salute e dell ’ ambiente ”.
D ’ ACCORDO , ABBIAMO VISTO LA TEORIA . SI SA , PERÒ , CHE SPESSO SI ACCUMULANO RIFIUTI IN ATTESA DI ESSERE SMALTITI , CREANDO SPECIE DI DISCARICHE A CIELO APERTO . CHE COSA CI
PUÒ DIRE DI TALE PRASSI , È CONSENTITA ? “ Allora , ni . Nel senso che , qualora i rifiuti non vengano smaltiti immediatamente , l ’ articolo 183 del Codice dell ’ Ambiente prevede la possibilità di utilizzare depositi temporanei purché tali depositi vengano gestiti nel rispetto delle normative dettate in tema di stoccaggio ( che deve avvenire per categorie di rifiuti omogenee ), di imballaggio e di smaltimento ( da effettuarsi nei tempi e nei termini previsti dalla legge ). È previsto , infatti , un divieto tassativo di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo , oltre che di immissione dei rifiuti di qualsiasi genere , allo stato solido o liquido , nelle acque superficiali e sotterranee ”.
IN CHIUSURA , AVVOCATO , COSA RISCHIA QUINDI L ’ AUTORIPARATORE CHE VIOLA LE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE CHE ABBIAMO VISTO ? “ Come detto all ’ inizio , una risposta esaustiva richiederebbe una disamina approfondita del singolo caso concreto , oltre che una spiegazione molto più ampia ; in estrema sintesi , tuttavia , evidenzio che il sistema sanzionatorio in materia ambientale prevede illeciti di natura amministrativa , puniti con sanzioni pecuniarie ; illeciti che costituiscono veri e propri reati , puniti con sanzioni di natura penale ; sanzioni accessorie , come la confisca o la sospensione . Oltre a tale quadro sanzionatorio , inoltre , si deve evidenziare anche una responsabilità di natura civilistica per eventuali danni cagionati con le proprie condotte , oltre alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D . Lgs . 231 / 2001 in tema di reati ambientali , ove la condotta venga attuata a vantaggio della società da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla loro vigilanza . Come diciamo sempre , quindi , sarebbe consigliabile un ‘ check ’ con un professionista del settore per conoscere la normativa di riferimento e adottare le disposizioni base ivi previste ”.