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NORMATIVA
effettivamente inciso, anche solo in via concorrente, sulla produzione dell’ evento dannoso”.
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ra il danno sia stato materialmente causato da una condotta colposa del conducente. In particolare, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su tale principio con l’ ordinanza n. 27903 del 2024, affermando che‘ la messa in circolazione di un veicolo privo della prescritta revisione periodica obbligatoria costituisce violazione di una norma posta a presidio della sicurezza stradale e configura un’ ipotesi di concorso di colpa del proprietario ai sensi dell’ art. 1227, comma 1, c. c., anche quando il danno sia materialmente causato dalla condotta imprudente del conducente’. Secondo la Suprema Corte, tale condotta si traduce in un’ esposizione volontaria a un rischio concreto, costituendo un antecedente causale necessario dell’ evento dannoso ai sensi della teoria della‘ conditio sine qua non’. Ne consegue che il comportamento omissivo del proprietario, che consente la circolazione del veicolo senza revisione, può determinare una corresponsabilità nel sinistro tale da giustificare una riduzione proporzionale del risarcimento dovuto. È tuttavia opportuno sottolineare come la giurisprudenza abbia al contempo chiarito i limiti applicativi di tale principio. Non ogni violazione delle norme del Codice della Strada, infatti, comporta automaticamente responsabilità civile, salvo che risulti dotata di un’ efficacia causale concreta nella produzione dell’ evento dannoso. Anche in questi casi, infatti, resta necessario un accertamento in concreto del nesso eziologico tra la violazione e il danno prodotto. In definitiva, il principio espresso dalla Cassazione con l’ ordinanza n. 27903 / 2024 richiama l’ importanza della verifica del comportamento del proprietario in chiave causale e colposa, confermando che la corresponsabilità ex art. 1227, comma 1, c. c. può sussistere, ma in presenza di una condotta che abbia
Ci sono quindi delle implicazioni assicurative in questa circostanza?“ Un aspetto particolarmente rilevante, con significative implicazioni sia pratiche sia giuridiche, riguarda gli effetti della mancata revisione del veicolo sui rapporti assicurativi. È frequente che le Compagnie, nelle condizioni generali di contratto, inseriscano clausole che escludono la copertura assicurativa in caso di circolazione con veicolo privo della prescritta revisione periodica obbligatoria. In tali ipotesi, pur permanendo l’ obbligo dell’ assicuratore di risarcire il terzo danneggiato ai sensi dell’ art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private( D. Lgs. n. 209 / 2005), la Compagnia si riserva espressamente il diritto di rivalsa nei confronti dell’ assicurato per recuperare le somme eventualmente corrisposte a titolo di risarcimento. La legittimità di tali clausole è stata confermata anche da alcune pronunce giurisprudenziali come, per esempio, quella del Tribunale di Milano con la sentenza n. 3254 del 23 aprile 2021. Tuttavia, si evidenzia che l’ effettiva operatività della rivalsa non può prescindere dalla verifica del nesso causale tra l’ omissione della revisione e il sinistro: la clausola, pur valida, potrebbe non ritenersi automaticamente operativa se la violazione non ha inci-
LE CONSEGUENZE DELL’ OMISSIONE DELLA REVISIONE SI ESTENDONO BEN OLTRE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA IMMEDIATA INVESTENDO PROFILI DI RESPONSABILITÀ ANCHE SUL PIANO CIVILE E PENALE