NORMATIVA
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Riparazione e RESPONSABILITÀ
Il rapporto tra automobilista e meccanico si fonda soprattutto sulla fiducia, ma quando qualcosa va storto entrano in gioco norme precise del codice civile. Ne parliamo con l’ avvocato Giulia Talamazzi dello studio legale Conte & Giacomini, che ci guida tra contratti d’ opera, obblighi di custodia, garanzie sui ricambi e strategie per prevenire le controversie
A CURA DI ROBERTO BARONE
Avvocato Talamazzi, che tipo di rapporto s’ instaura tra il cliente e l’ autoriparatore, e che cosa comporta? Nella maggior parte dei casi siamo di fronte a un contratto d’ opera. Questo significa che il professionista non si limita a svolgere un’ attività qualsiasi, ma è tenuto a operare secondo una diligenza qualificata, cioè quella propria di chi esercita professionalmente un’ attività tecnica. In concreto, deve rispettare le regole dell’ arte, le indicazioni del costruttore e gli standard del settore. È importante chiarire che, al di là delle classificazioni teoriche, il cliente si rivolge all’ officina per ottenere un risultato preciso: un veicolo funzionante. Proprio per questo, quando la riparazione non raggiunge lo scopo o viene eseguita male, si tende a ritenere sussistente un inadempimento, salvo che l’ autoriparatore dimostri che l’ esito negativo dipende da cause a lui non imputabili.
Quando si configura la responsabilità dell’ officina? La responsabilità non nasce soltanto nei casi più evidenti, come un errore materiale nella riparazione. Il quadro è più ampio e comprende tutte le ipotesi in cui l’ intervento non sia eseguito con la dovuta perizia o non sia conforme a quanto concordato. Si pensi, per esempio, a una diagnosi errata che porta a sostituire componenti inutilmente oppure all’ impiego di ricambi non idonei, o ancora alla mancata individuazione e segnalazione di difetti che un operatore diligente avrebbe dovuto rilevare. In tutti questi casi il problema non è solo tecnico, ma giuridico, perché si traduce in un inadempimento contrattuale.
Dunque, quali obblighi ha il meccanico durante l’ intervento? L’ attività dell’ officina non è mai meramente esecutiva. Se nel corso dell’ intervento emergono ulteriori anomalie, soprattutto se incidono sulla sicurezza del veicolo, il professionista ha il dovere di informare il cliente in modo chiaro e completo. Non solo: deve anche prospettare le possibili soluzioni e le relative conseguenze. Allo stesso tempo, non può accettare di eseguire lavorazioni tecnicamente scorrette o potenzialmente pericolose, neppure se richieste dal cliente. In queste ipotesi il rifiuto dell’ intervento rappresenta un comportamento corretto e, anzi, doveroso. Analogamente, quando durante i lavori emergono interventi ulteriori rispetto a quelli inizialmente concordati, è necessario acquisire un nuovo consenso, evitando ampliamenti unilaterali dell’ incarico.
L’ officina risponde anche della custodia del veicolo? Sì, ed è un profilo spesso sottovalutato. Dal momento in cui il veicolo viene consegnato, l’ autoriparatore assume anche obblighi di custodia. Questo comporta che eventuali danni, furti o smarrimenti del mezzo possano essere imputati all’ officina, salvo che dimostri il verificarsi di circostanze eccezionali. Diverso è il discorso per gli oggetti lasciati all’ interno dell’ auto, che normalmente restano fuori dalla responsabilità del riparatore se non sono stati specificamente consegnati.
Quanto contano preventivo e prova del rapporto? Hanno un ruolo decisivo. Il preventivo, soprattutto se redatto per iscritto e accettato dal cliente, rappresenta il punto di riferimento per definire l’ oggetto