NUOVA FINESTRA Marzo 2025 | Page 40

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LA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE Come si diceva prima , il Regolamento ( EU ) 2023 / 988 si applica solo parzialmente ai prodotti soggetti a requisiti che siano imposti dalla normativa di armonizzazione dell ’ Unione ( e questo con tutte le difficoltà e le problematiche che ne possono conseguire in fase di interpretazione e di confronto con le normative di riferimento ). Sembrerebbe quindi , ad una prima lettura , che i manufatti coperti da Marcatura CE siano già da considerarsi conformi , ma un attento esame del testo del GPSR potrebbe portare anche i fabbricanti più accorti a porsi qualche quesito . Un esempio riguarda la conformità della documentazione che gli stessi rilasciano a corredo del prodotto . Questa deve includere , oltre a tutte quelle informazioni di cui si è già trattato in altri interventi ( l ’ identificazione del fabbricante , la descrizione del prodotto , delle sue caratteristiche tecniche e della sua composizione ), eventuali interazioni del prodotto con altri ( si pensi solamente alla motorizzazione successiva alla produzione di ante apribili manualmente ), l ’ analisi dei rischi ad esso connessi ( inclusi quelli derivanti dall ’ uso da parte di consumatori “ vulnerabili ”), le soluzioni che il fabbricante ha posto in atto per la loro eliminazione o attenuazione , l ’ elenco di eventuali norme europee pertinenti . Tale documentazione , che riporta alla mente il concetto di fascicolo tecnico , dovrà essere sempre aggiornata e disponibile per un periodo di almeno dieci anni dall ’ immissione sul mercato del prodotto .
LE ISTRUZIONI D ’ USO E I POSSIBILI RISCHI CONNESSI La parte di documentazione che deve essere resa al mercato dovrà includere le istruzioni per il corretto uso oltreché -ove il caso- di corretta installazione . E proprio durante la redazione dei documenti di istruzione per il corretto uso , l ’ analisi dei rischi evocata dal GPSR va applicata scrupolosamente : occorre immaginare tutte quelle azioni quotidiane che possono causare danni al manufatto in uso e , soprattutto , al suo utilizzatore che saranno poi da vietare espressamente sulle istruzioni senza poi omettere opportune indicazioni sulle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia . Queste ultime saranno imperativamente da suddividere tra quelle che è possibile fare direttamente da parte del consumatore e su quelle più “ pericolose ”, rilevanti e invasive da indirizzare verso personale qualificato . Nel merito , oltre alla documentazione di istruzione , potrebbe rivelarsi utile per il produttore una comunicazione “ ridondante ” delle insidie derivanti dal potenziale uso scorretto ( ad esempio apponendo specifiche etichette sul manufatto stesso nei suoi punti più pericolosi ): tra i rischi da considerare c ’ è anche quello legato all ’ utilizzatore poco propenso alla lettura dei documenti di istruzione a cui , in questo modo , si potranno fornire le giuste avvertenze . Si sottolinea , infine , che tutta la documentazione che accompagna il prodotto dovrà essere espressa nella lingua del paese di destino .
L ’ IMPORTANZA DELLA TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO Un ’ altra riflessione può riguardare i sistemi di tracciabilità nella fabbricazione . Questo , lo si ricorda , è un obbligo richiamato dalla Marcatura CE dei prodotti da costruzione che trova la sua applicazione nel numero univoco che si appone all ’ atto dell ’ e- missione di una Dichiarazione di Prestazione ( DoP ), ma per i prodotti non coperti da Norma Armonizzata ? Alcuni di questi sono sottoposti a disposti legislativi nazionali . Per esempio , i serramenti interni con caratteristiche di resistenza al fuoco necessitano di una tracciabilità che , ove non cogente , risulta quantomeno opportuna in quanto il produttore rilascia una dichiarazione di conformità legata all ’ Omologazione ministeriale . Altri prodotti , invece , - si citano quelli inclusi nel campo di applicazione della UNI EN 14351-2:2019 - sembrano essere liberi da ogni impegno , salvo quello legato alle informazioni da rilasciare al mercato . Ma anche per questi ultimi sarebbe opportuno , almeno in merito alla sicurezza così come concepita dal GPSR , impostare un sistema di controllo della produzione in fabbrica tracciato che abbia lo scopo di collegare il singolo manufatto sia all ’ insieme dei componenti con cui lo si è costruito che ai documenti del relativo fascicolo tecnico . Per la prevenzione dei rischi di cui si è trattato poco sopra , in caso di problemi con un prodotto specifico , la tracciabilità consentirà di risalire rapidamente al lotto di produzione e , se necessario , di richiamare i prodotti difettosi o effettuare modifiche al processo produttivo . Ma non solo , la tracciabilità aiuta anche in altri ambiti aziendali . Per esempio , nel controllo qualità permette di monitorare ogni fase del processo produttivo , garantendo che gli standard ricercati siano rispettati , aiuta a identificare eventuali difetti e permette di intervenire tempestivamente e puntualmente per correggere i problemi prima che il prodotto finito venga consegnato . Nella gestione delle risorse e nella pianificazione , poi , un sistema di tracciabilità permette di “ seguire ” nel processo produttivo le materie prime utilizzate ottimizzando la gestione del magazzino , aiuta a migliorare la pianificazione della produzione e a ridurre i tempi di fermo riducendo dispersioni e sprechi . Inoltre , permette di gestire meglio la logistica , sia interna che verso i clienti . Infine , la tracciabilità della produzione è un supporto imprescindibile qualora il fabbricante voglia avvicinarsi a certificazioni di Catena di Custodia .
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