L ’ autore
come garantire la sicurezza d ’ uso del prodotto durante l ’ intero ciclo di vita , come predisporre la documentazione tecnica adeguata e come implementare un sistema di tracciabilità efficace . Sebbene non si tratti di innovazioni radicali , il Regolamento invita a riconsiderare pratiche consolidate , proponendo un nuovo punto di vista che può stimolare una riflessione più approfondita e rinnovato impegno nell ’ applicazione delle normative .
LE PRINCIPALI NOVITÀ Focus principale del GPSR è l ’ obbligo generale di sicurezza ( cfr . articolo 5 ): all ’ interno dell ’ Unione , “ Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri .”. La sicurezza dei prodotti che , in riferimento alla premessa 23 al testo deve essere garantita durante tutta la vita utile del prodotto , è da valutarsi in relazione agli aspetti definiti dall ’ articolo 6 che tengono conto , oltre a quanto già noto riguardante la genesi e la natura del manufatto ( progettazione , caratteristiche tecniche , composizione , imballaggio , le debite istruzioni per l ’ assemblaggio o per l ’ installazione ), di nuovi fattori quali per esempio le interazioni con altri prodotti , l ’ etichettatura relativa ad avvertenze , istruzioni per l ’ uso e smaltimento sicuri , indicazioni sull ’ età di idoneità per i bambini , l ’ esplicita considerazione -nella valutazione dei rischi- delle categorie vulnerabili di consumatori ( bambini , anziani e persone con disabilità ) che possano utilizzare i prodotti . L ’ ambito di applicazione del Regolamento ( UE ) 2023 / 988 è esteso a tutti i prodotti sul mercato ( salvo alcune eccezioni riguardanti , per esempio , i settori alimentare e farmaceutico ), i cui requisiti di sicurezza non siano inclusi in altre “ disposizioni specifiche ” del diritto dell ’ Unione Europea . Ciò significa che il GPSR è comunque applicabile quando la normativa di settore non disciplini tutti gli aspetti legati alla sicurezza del prodotto in esso citati .
LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE Il “ Fabbricante ” e cioè “… qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto , oppure lo fa progettare o fabbricare , e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio …” risulta ancora il primo responsabile della sicurezza dei prodotti ed è chiamato a rispondere di obblighi ben circostanziati . Tra questi si cita la conduzione di un ’ analisi interna dei rischi relativi al prodotto ( anche sulla base di test di conformità ), la predisposizione e la manutenzione della documentazione tecnica atta ad attestare la conformità del prodotto alle norme di sicurezza UE ( da conservare per un periodo di almeno 10 anni ) e la garanzia sulla tracciabilità dei prodotti , fornendo insieme al prodotto ( sul prodotto stesso , sull ’ imballaggio o su documenti accompagnatori , mediante soluzioni elettroniche come QR code ) tutte le informazioni identificative del manufatto e del fabbricante stesso , relative istruzioni e avvertenze sulla sicurezza .
L ’ autore
Lorenzo Folco , professionista attivo nel settore dei serramenti dal 1991 . Inizia la sua esperienza professionale come progettista di strutture metalliche non portanti nel 1988 . Ha operato fino al 1996 in un ’ azienda di progettazione e produzione di serramenti in alluminio e facciate continue , rivestendo vari ruoli dalla progettazione all ’ attività tecnico-commerciale in territorio nazionale ed estero . Dal 1996 al 1998 lavora come temporary manager in un gruppo di realtà legate al settore delle costruzioni e della promozione immobiliare che ha attività nel Principato di Monaco . Nel 1998 inizia la sua più che ventennale collaborazione con una primaria realtà industriale del settore delle chiusure tecniche , in cui opera fino al 2021 in diversi settori , seguendo attività di costruzione e certificazione del SGQ , progettazione , sviluppo e caratterizzazione dei prodotti , riferimento tecnico normativo . Esperto competente negli standard di sistema e prodotto italiani ed europei e buon conoscitore delle Building Regulation in vigore nei paesi esteri , ha partecipato attivamente ai lavori di stesura di diversi testi normativi cui fa riferimento il settore dei serramenti .
I DOVERI DEL DISTRIBUTORE E IMPORTATORE Chiaramente definiti anche gli obblighi di “ Importatore ” e “ Distributore ” che , prima dell ’ immissione sul mercato di un prodotto , dovranno condurre attività sotto le assegnate responsabilità così declinate :
• L ’ importatore , cioè colui che immette sul mercato dell ’ Unione un manufatto originario di un paese terzo , dovrà verificarne la conformità all ’ obbligo generale di sicurezza così come dovrà assicurarsi che il relativo fabbricante abbia adeguatamente adempiuto ai propri obblighi in merito alla pubblicazione di tutte le informazioni identificative del prodotto , delle relative istruzioni e delle avvertenze sulla sicurezza .
• Il distributore , figura che mette a disposizione sul mercato un prodotto , diversa dal fabbricante o dall ’ importatore , è tenuto a verificare e accertare che il fabbricante e , se del caso , l ’ importatore abbiano adeguatamente rispettato le prescrizioni del Regolamento garantendo anche che , per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità , le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità agli obblighi del Regolamento . Per tutti questi operatori sono poi richiamati gli obblighi , opportunamente diversificati secondo la specifica figura , riguardanti il trattamento dei prodotti che possano essere ritenuti non conformi al Regolamento , ivi inclusa la comunicazione coerente alle parti interessate .
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