sciplina del reddito da lavoro dipendente. La regola generale( art. 51 del TUIR) prevede che tutti i compensi in natura concorrono a formare reddito imponibile, salvo alcune eccezioni. In particolare, il comma 3 dell’ art. 51 TUIR stabilisce una soglia annuale di esenzione: se il valore totale dei beni e servizi offerti al dipendente non supera un certo importo, esso non viene tassato in busta paga. Storicamente questa soglia ordinaria è 258,23 euro annui. Tuttavia, negli ultimi tempi il legislatore è intervenuto più volte innalzando tale limite con provvedimenti temporanei per specifici periodi. La Legge di Bilancio 2024( legge n. 213 del 30 dicembre 2023, art. 1 comma 16) ha introdotto due soglie annuali di esenzione differenti, in un’ ottica di sostegno alla genitorialità:
• 2.000 € per ciascun anno, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico( figli con reddito non superiore a 2.840,51 € annui, elevati a 4.000 € se di età fino a 24 anni);
• 1.000 € annui per tutti gli altri dipendenti, ovvero per chi non ha figli a carico( aumento rispetto ai 258,23 € ordinari precedenti). È importante sottolineare che questi importi sono soglie massime“ globali”. Se il valore complessivo dei fringe benefit concessi a un dipendente supera la soglia prevista, l’ intero importo diventa imponibile e sarà quindi assoggettato a tassazione e contribuzione previdenziale. Per esempio, se un dipendente( senza figli a carico) riceve 1.050 euro di benefit, perderà l’ esenzione e dovrà pagare imposte su tutti i 1.050 euro ricevuti, mentre se rimane a 1.000 euro o meno, non subirà tassazione su quei valori.
QUALI BENEFIT RIENTRANO NELLE SOGLIE? Nel calcolo si considera il valore normale di tutti i beni e servizi in natura ceduti al dipendente, inclusi eventuali buoni acquisto o card per fare spese. La legge ha inoltre esplicitamente incluso anche alcune forme di rimborso spese personali del dipendente. Infatti, già dal 2022 era possibile comprendere il rimborso delle utenze domestiche nel limite esente. Dal 2024 è stato aggiunto il rimborso( o pagamento) delle spese di affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo prima casa del dipendente. Queste misure, inizialmente previste per il solo 2024, sono state prorogate con la successiva Legge di Bilancio 2025( L. 23 dicembre 2024 n. 197) che ne ha esteso la validità fino al 2027. In aggiunta, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’ ulteriore agevolazione mirata. Per i neoassunti nel 2025 che trasferiscono la residenza per lavoro oltre 100 km( con redditi fino a 35.000 euro nell’ anno precedente), le somme erogate dal datore per pagare canoni di locazione e relative spese di manutenzione non concorreranno a formare il reddito imponibile per i primi due anni dall’ assunzione.
VANTAGGI FISCALI PER L’ AZIENDA Per l’ impresa, i fringe benefit rappresentano costi del personale a tutti gli effetti e beneficiano di piena deducibilità fiscale dal reddito d’ impresa, come previsto dall’ art. 95 del TUIR. Il valore dei beni e servizi erogati ai dipendenti riduce l’ utile tassabile dell’ azienda, producendo un risparmio d’ imposta( per esempio, nelle società soggette a IRES si riduce la base imponibile su cui applicare l’ aliquota del 24 %). Oltre a non costituire reddito imponibile per il lavoratore entro le soglie di legge, i fringe benefit sono interamente deducibili per il datore di lavoro entro gli stessi limiti. Alcuni fringe benefit hanno anche regimi di deducibilità specifici e più favorevoli rispetto alle normali spese aziendali. Un caso tipico è l’ auto aziendale ad uso promiscuo dove l’ a- zienda gode di un trattamento fiscale di vantaggio, potendo dedurre il 70 % dei costi d’ acquisto e impiego del veicolo. I fringe benefit rappresentano uno strumento strategico per le imprese italiane: ottimizzano il costo del lavoro grazie alle agevolazioni fiscali e di incrementare la soddisfazione dei lavoratori offrendo loro beni e servizi utili.
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