#Nel contagio (cose mai udite) Pratiche da Salasso NEL CONTAGIO | Page 3

Nel contagio (cose mai udite) Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può anche dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote e il credente, fra il maestro e l’allievo, fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche – con riguardo ad ipotesi come quella in esame – l'attività psichica di persuasione da quella anch'essa psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l’una e l’altra attività e per accertare l’esatto confine fra esse.» (Corte Costituzionale, sentenza n. 96/1981) Nel corso degli anni diversi disegni di legge hanno provato a introdurre nuovamente il reato di plagio in Parlamento. Il primo fu tentato nell’ottantotto dai deputati Rosa Russo Iervolino e Giuliano Vassalli; condividendo il contenuto della sentenza n.96 non si ritenne opportuno procedere prevedendo il rischio di abusi dell’autorità giudiziaria sui cittadini. Un tentativo successivo fu fatto da un deputato Renato Meduri (AN) col disegno di legge 1777 (XIV Leg. 4 marzo 2005) che è rimasto bloccato col quale ridisegnava il vecchio art. con il nuovo 613-bis così esplicitato: «Art. 613-bis - (Manipolazione mentale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà.» dipendenza Lockdown Fase1