b) Area dei disturbi evolutivi specifici
I disturbi evolutivi specifici riguardano alunni e studenti con competenze intellettive nella norma o anche elevate. Tali disturbi possono comportare un impatto negativo sull ' apprendimento scolastico e danno il diritto di usufruire delle misure previste dalla L 170 / 2010. Essi comprendono:
● Disturbi Specifici dell’ Apprendimento( DSA): dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, disturbi misti delle capacità scolastiche.
● Disturbi riguardanti specifiche problematiche nell’ area del linguaggio: disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.
● Disturbi delle aree non verbali: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non verbale o, più in generale, di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale.
● Altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico, quali: disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla L 104.
● Disturbi della coordinazione motoria, dell’ attenzione, dell’ iperattività( ADHD 11).
Funzionamento Intellettivo Limite( FIL) 12
L ' area dei disturbi evolutivi specifici comprende i DSA e allo stesso tempo anche gli altri disturbi evolutivi che, pur compromettendo le prestazioni scolastiche, lasciano il profilo intellettivo nella norma. Pertanto, per questi alunni l ' intervento riguarda soltanto la forma e non i contenuti.
« L ' articolo 3 della legge 170 / 2010 attribuisce alla scuola il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento, distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, e di darne comunicazione alle famiglie per l ' avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti. L ' iter previsto dalla legge si articola in tre fasi: individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo; attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà; segnalazione dei soggetti " resistenti " all ' intervento didattico. In questo modo si evita di segnalare come DSA quell ' ampia popolazione di alunni che presentano difficoltà di apprendimento non legate ad un disturbo. Mentre le difficoltà di apprendimento possono essere superate, il disturbo, avendo una base costituzionale, resiste ai trattamenti messi in atto dall ' insegnante e persiste nel tempo, pur potendo presentare notevoli cambiamenti. Il DSA, per definizione, può essere riconosciuto con certezza solo quando un bambino entra nella scuola primaria, quando cioè viene esposto ad un insegnamento sistematico dei lemmi, della scrittura e del calcolo. È tuttavia noto che
11 Si rimanda alla sezione Disturbi del comportamento: modalità di intervento.
12 Tali alunni e studenti, generalmente descritti anche con le locuzioni borderline, ma anche con altre espressioni( per es., ' Disturbo evolutivo specifico misto ', codice F83), qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5 % dell’ intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale( quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro, il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’ importanza fondamentale( Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l ' Inclusione scolastica).
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