L'Installatore Italiano Novembre | Page 73

DALL ’ AREA TECNICA
DECRETO AIUTI BIS

Le novità in materia di energia

ART . 3 ( Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale ) La norma dispone la sospensione , fino al 30 aprile 2023 , dell ’ efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all ’ impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo , ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte . Si prevede , inoltre , che fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima del 10 agosto , data di entrata in vigore del decreto , salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate .
ART . 4 ( Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 ) L ’ articolo prolunga l ’ azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 sia per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione , per altri usi , con potenza disponibile fino a 16,5 kW che per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW , anche conn esse in media e alta / altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico .
ART . 5 ( Riduzione dell ’ IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 ) Il comma 1 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all ’ articolo 26 , comma 1 , del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative , di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n . 504 , contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre , novembre e dicembre 2022 , sono assoggettate all ’ aliquota IVA del 5 per cento in deroga all ’ aliquota del 10 o del 22 per cento , prevista a seconda dei casi dal DPR n . 633 del 1972 . La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di ottobre , novembre e dicembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall ’ articolo 2 , comma 1 , del decreto-legge 27 settembre 2021 , n . 130 , per contenere gli effetti dell ’ aumento del prezzo del gas metano sui consumi , stimati o effettivi , dei mesi di ottobre , novembre e dicembre 2021 . La riduzione dell ’ aliquota IVA è già stata estesa , dalla Legge di Bilancio 2022 ( articolo 1 , comma 506 , della legge 30 dicembre 2021 , n . 234 ), ai consumi relativi ai mesi di gennaio , febbraio e marzo 2022 , dall ’ articolo 2 , comma 1 , del decreto-legge 1 ° marzo 2022 , n . 17 , ai consumi relativi ai mesi di aprile , maggio e giugno 2022 e dall ’ articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022 , n .
80 , ai consumi relativi ai mesi di luglio , agosto e settembre 2022 . Per espressa previsione normativa , qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati , l ’ aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili , anche percentualmente , ai mesi di luglio , agosto e settembre 2022 . Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all ’ articolo 26 , comma 1 , del Testo unico accisa ( di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n . 504 ). Il comma 2 estende la riduzione di IVA al 5 % anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all ’ articolo 16 , comma 4 del decreto legislativo n . 115 del 2008 , contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1 ° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 . Il comma 3 dispone che ARERA provvede a mantenere per il quarto trimestre 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel terzo trimestre 2022 .
ART . 6 ( Contributo straordinario , sotto forma di credito d ’ imposta , a favore delle imprese per l ’ acquisto di energia elettrica e gas naturale ) Il comma 3 riconosce anche per il terzo trimestre del 2022 il contributo , sotto forma di credito d ’ imposta , a favore delle imprese per l ’ acquisto di energia elettrica già previsto dall ’ articolo 3 del decretolegge n . 21 del 2022 per il secondo trimestre . Più nel dettaglio , riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW , diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 , a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l ’ acquisto della componente energia , un contributo straordinario , sotto forma di credito di imposta , pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l ’ acquisto della componente energetica , effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell ’ anno 2022 , comprovato mediante le relative fatture d ’ acquisto , qualora il prezzo della stessa , calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 , al netto delle imposte e degli eventuali sussidi , abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell ’ anno 2019 . Il comma 4riconosce anche per il terzo trimestre del 2022 il contributo , sotto forma di credito d ’ imposta , a favore delle imprese per l ’ acquisto di gas naturale già previsto dall ’ articolo 4 del decretolegge n . 21 del 2022 per il secondo trimestre . Più nel dettaglio , riconosce alle imprese diverse da quelle a forte
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