L'Installatore Italiano Novembre | Página 72

DALL ’ AREA TECNICA ne la durata giornaliera di accensione . La riduzione di 15 giorni del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio , in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche : 1 ) Zona A : ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo ; 2 ) Zona B : ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo ; 3 ) Zona C : ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo ; 4 ) Zona D : ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile ; 5 ) Zona E : ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile ; 6 ) Zona F : nessuna limitazione . Tali disposizioni non si applicano : a ) agli edifici adibiti a ospedali , cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani , nonché alle strutture protette per l ’ assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici ; b ) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali , che non siano ubicate in stabili condominiali ; c ) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido ; d ) agli edifici adibiti a piscine , saune e assimilabili ; e ) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili , nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione . Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi : a ) edifici adibiti a uffici e assimilabili , nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili , limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività ; b ) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario , volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4 , per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari , nonché al fine di mantenere la temperatura dell ’ acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti ; c ) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e
assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell ’ arco delle 24 ore ; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 ° C + 2 ° C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 ; d ) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all ’ Allegato 3 , paragrafo 2 , punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 , n . 199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili . Inoltre , durante il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale , i valori di temperatura dell ’ aria sono ridotti di 1 ° C . Al fine di agevolare l ’ applicazione di questa nuova disposizione , ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento , per regolare la temperatura di mandata delle caldaie a gas così come indicazioni sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d ’ aria negli ambienti climatizzati . La riduzione di 1 ° C della temperatura non si applica :
a ) agli edifici adibiti a ospedali , cliniche o case di cura e assimilabili , ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani , nonché le strutture protette per l ’ assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici , limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti ; b ) agli edifici adibiti a piscine , saune e assimilabili , le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali , per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell ’ aria di cui al DPR n . 74 / 2013 , basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d ’ uso ; c ) agli edifici adibiti ad attività industriali , artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell ’ aria , motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n . 74 / 2013 o dalla circostanza per cui l ’ energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo ; d ) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all ’ Allegato 3 , paragrafo 2 , punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 , n . 199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili .
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