DALL ’ AREA LAVORO
del punteggio e qualora sia state effettuate attività , investimenti o formazione ( anche ) in tema di salute e sicurezza , secondo lo schema allegato al decreto stesso . Il punteggio della patente può subire decurtazioni in base alle violazioni individuate direttamente all ’ Allegato 1bis D . lgs . n . 81 / 2008 . Non si può operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 . Per quanto concerne i casi di revoca e sospensione cautelare della patente :
• la revoca opera in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno / più requisiti accertata in sede di controllo successivo al rilascio della patente stessa . L ’ Ispettorato aggiunge che il provvedimento di revoca non può prescindere da un confronto con l ’ impresa / lavoratore autonomo nonché dalla valutazione della gravità dei fatti . Se ne deduce quindi che il provvedimento di revoca non costituisce un automatismo . La revoca opera per un periodo di dodici mesi , trascorsi i quali i soggetti interessati potranno richiedere il rilascio di una nuova patente ;
• per la sospensione cautelare invece , i presupposti sono il verificarsi di infortuni da cui derivi la morte di uno / più lavoratori che sia imputabile al datore di lavoro , al suo delegato , al dirigente almeno a titolo di colpa grave ovvero il verificarsi di infor- tuni da cui derivi una inabilità permanente o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente imputabile al datore di lavoro , al suo delegato , al dirigente almeno a titolo di colpa grave . La circolare ha chiarito che le indagini dovranno concentrarsi sul nesso causale tra l ’ evento infortunistico ed il comportamento tenuto dal datore di lavoro , dal delegato o dal dirigente . Per quanto attiene i casi di sospensione per infortunio mortale , il decreto ha stabilito che la sua adozione “ è obbligatoria , fatta salva la diversa valutazione dell ’ Ispettorato adeguatamente motivata ”. Con riferimento alla sospensione cautelare a seguito di infortunio da cui derivi una inabilità , la circolare INL ha chiarito che tale sospensione non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell ’ INL . La sospensione della patente può durare fino ad un massimo di dodici mesi ed è determinata tenendo in considerazione la gravità dell ’ infortunio occorso e della violazione in materia di salute e sicurezza . Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all ’ ufficio che ha adottato il provvedimento .
www . infoimpianti . it L ’ INSTALLATORE ITALIANO 61