L'Installatore Italiano Marzo/Aprile 2022 | Page 75

DALL ’ AREA APPALTI
cuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata .
8 . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 , in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate , in tutto o in parte , con le risorse previste dal regolamento ( UE ) 2021 / 240 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 10 febbraio 2021 , e dal regolamento ( UE ) 2021 / 241 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 12 febbraio 2021 , nonche ’ dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR , di cui all ’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021 , n . 59 , convertito , con modificazioni , dalla legge 1 luglio 2021 , n . 101 , alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b ) del comma 1 , si provvede , nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale , a valere sulla dotazione del fondo di cui all ’ articolo 7 , comma 1 , del decretolegge 16 luglio 2020 , n . 76 , convertito , con modificazioni , dalla legge 11 settembre 2020 , n . 120 . Il decreto previsto dall ’ articolo 7 , comma 4 , del decreto-legge n . 76 del 2020 stabilisce , altresi ’, le modalita ’ di accesso al fondo per le finalita ’ di cui al presente comma .
9 . Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell ’ adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale , con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento ( UE ) 2021 / 241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 , al programma React-EU , di cui al regolamento ( UE ) 2020 / 2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 , al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR , di cui all ’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021 , n . 59 , convertito , con modificazioni , dalla legge 1 luglio 2021 , n . 101 , sono versate all ’ entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all ’ articolo 7 , comma 1 , del decreto-legge n . 76 del 2020 .
10 . Il Fondo di cui all ’ articolo 7 , comma 1 , del decreto-legge n . 76 del 2020 e ’ incrementato di 40 milioni di euro per l ’ anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024 , interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1 , lettera b ), per le opere pubbliche indicate al comma 8 . Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all ’ articolo 34-ter , comma 5 , della legge 31 dicembre 2009 , n . 196 , iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita ’ sostenibili .
11 . Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento , nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12 , le stazioni appaltanti , per i contratti relativi a lavori , possono , ai fini della determinazione del costo dei prodotti , delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell ’ articolo 23 , comma 16 , del decreto legislativo 18 aprile 2016 , n . 50 , incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23 , in ragione degli esiti delle rilevazioni , effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita ’ sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo .
12 . Al fine di assicurare l ’ omogeneità della formazione e dell ’ aggiornamento dei prezzari di cui all ’ articolo 23 , comma 7 , del decreto legislativo n . 50 del 2016 , con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili , adottato , entro il 30 aprile 2022 , previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell ’ Istituto nazionale di statistica , nonchè previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell ’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n . 281 , sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari .
13 . Per le medesime finalità di cui al comma 1 , all ’ articolo 1-septies , comma 8 , del decreto-legge 25 maggio 2021 , n . 73 , convertito , con modificazioni , dalla legge 23 luglio 2021 , n . 106 , è inserito , in fine , il seguente periodo : « Ai fini dell ’ accesso al Fondo , i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull ’ incidenza dei materiali presenti all ’ interno di lavorazioni complesse , da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga ».
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