L'Installatore Italiano Marzo/Aprile 2022 | Page 74

DALL ’ AREA APPALTI
Ministero delle infrastrutture e della mobilita ‘ sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto , sulla base delle elaborazioni effettuate dall ’ Istituto nazionale di statistica , delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre .
3 . La compensazione di cui al comma 1 , lettera b ) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 , secondo periodo , e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori .
4 . A pena di decadenza , l ’ appaltatore presenta alla stazione appaltante l ’ istanza di compensazione , ai sensi del comma 1 , lettera b ), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 , secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma . Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l ’ eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall ’ esecutore , e da quest ’ ultimo provata con adeguata documentazione , ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni , per i materiali da costruzione , del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall ’ esecutore , rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell ’ offerta . Il direttore dei lavori verifica altresi ’ che l ’ esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma . Laddove la maggiore onerosità provata dall ’ esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2 , la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all ’ 80 per cento di detta eccedenza . Ove sia provata dall ’ esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto , la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2 , secondo periodo , per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all ’ 80 per cento di detta eccedenza .
5 . Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell ’ anno solare di presentazione dell ’ offerta .
6 . La compensazione non è soggetta al ribasso d ’ a- sta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate .
7 . Per le finalità di cui al comma 1 , lettera b ), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , nel quadro economico di ogni intervento , in misura non inferiore all ’ 1 per cento del totale dell ’ importo dei lavori , fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti , nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa . Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d ’ asta , qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti , nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare ese-
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