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DALL ’ ASSOCIAZIONE
DECRETO CER

Luci e ombre sul Decreto CER

di Avv . Prof . Nicola Palombi , Prof . a contratto di Diritto dell ’ Ambiente Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata ”
La transizione ecologica è considerata uno dei temi prioritari del PNRR , in linea con gli obiettivi nazionali ed europei in materia di clima ed energia .
La Missione 2 del PNRR , “ Rivoluzione verde e transizione ecologica ”, è una delle 6 missioni ed è quella dove il Ministero dell ’ Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge il maggior numero di attività . La Missione è articolata in quattro componenti , ciascuna contenente una serie di investimenti e riforme ; la Componente 2 , Investimento 1.2 (“ Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l ’ auto-consumo ”) mira a incentivare la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo . Il percorso verso la transizione ecologica , che trova avvio con la direttiva europea sull ’ energia rinnovabile ( Renewable Energy Directive , RED II 2018 / 2001 / Ue ), è uno tra i più lenti e tortuosi ; urge una decisiva accelerazione rispetto a quanto concretamente fatto fino ad oggi .
Nel panorama nazionale , un primo passo in questa direzione lo ha compiuto il Decreto C . E . R . n . 414 del 7.12.23 , entrato in vigore lo scorso 24 gennaio , intendendo coinvolgere direttamente i cittadini nella transizione energetica , attraverso la produzione locale di energia green . Nello specifico , il Decreto , con l ’ obiettivo di neutralizzare emissioni di carbonio ai fini della decarbonizzazione al 2030 , norma l ’ avvio degli incentivi ( il cui importo complessivo è pari a 5,7 miliardi di euro ) per le Comunità Energetiche Rinnovabili : persone giuridiche costituite , tramite statuto , da un gruppo di singoli soggetti ( cittadini , condomini , imprese e enti pubblici ): i prosumer . Per accedere agli incentivi occorre , innanzitutto , individuare un ’ area dove realizzare un impianto rinnovabile di potenza massima pari a 1 MW , cui consegue la costituzione di una CER tra utenti connessi alla medesima cabina primaria . Riguardo ai benefici , tra loro cumulabili nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all ’ art . 9 del Reg . ( UE ) 241 / 2021 , due sono le strade intraprese dal MASE per promuovere lo sviluppo di 5 GW complessivi di impianti rinnovabili in autoconsumo a livello nazionale : la prima prevede un contributo , per un totale di 2,2 miliardi di euro , a fondo perduto fino al 40 % dei costi ammissibili , finanziato dal PNRR , rivolto alle Comunità i cui impianti sono realizzati nei Comuni sotto i 5mila abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 GW complessivi ; la seconda consiste in una tariffa incentivante , pari a 3,5 miliardi di euro , sull ’ energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale . Sulla possibilità di cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali / provinciali in conto capitale le FAQ del MASE , al punto 22 ., sembrano essere esaustive nell ’ affermare che “ la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale , nella misura massima del 40 %, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivane del 50 %. Pertanto , se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40 % del costo dell ’ investimento , non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l ’ energia elettrica prodotta dall ’ impinto in questione ”.
Oltre ai plurimi vantaggi derivanti dall ’ autosufficienza energetica , il Decreto CER porta con sé delle zone d ’ ombra , su cui è doveroso avviare la riflessione . Una prima criticità non da poco , riguarda il perimetro di applicazione delle previsioni del decreto agli impianti già in esercizio .
Secondo l ’ art . 3 , comma 2 , lett . C del Decreto CER gli impianti a fonte rinnovabile per aderire a una CER , devono entrare in esercizio solo dopo la costituzione della Comunità energetica . In aggiunta , il punto 9 delle FAQ specifica , con riferimento ai requisiti che devono rispettare gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER , che “ Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione , anche se possono far parte di una C . E . R . impianti già realizzati , purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 e comunque
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