goria maggiormente rappresentative sul piano provinciale (come previsto dall’art. 5 della Legge 164/1975).
La valutazione dei casi di eccezionalità per il ricorso alla
CIGD da parte delle imprese che hanno superato i limiti
temporali di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria, o previsti dalla disciplina dei fondi di cui all’art. 3,
commi da 4 a 41 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 è effettuata dal Servizio lavoro della Provincia Autonoma di
Trento, presso la cui sede è stipulato l’accordo di sospensione dal lavoro.
Entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, l’azienda
presenta, in via telematica all’INPS, mediante il Mod.
IG15/Deroga - COD. SR100 e all’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, su apposito modulo,
la domanda di concessione o proroga del trattamento
di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dell’accordo sindacale. Nella domanda sono specificati il periodo di sospensione, i lavoratori interessati e il numero di ore di CIG richieste.
Se sussistono le condizioni per l’erogazione della CIG in
deroga, l’Agenzia del Lavoro trasmette all’INPS il provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CIG in
deroga e informerà l’azienda, per gli ultimi adempimenti
necessari per il pagamento della cassa ai lavoratori.
Il pagamento avverrà direttamente sul conto corrente
indicato dal lavoratore.
Intervento straordinario di sostegno
al reddito per lavoratori sospesi
Tutti i lavoratori di aziende con sede operativa in provincia
di Trento che sono sospesi attraverso gli istituti della cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusi i lavoratori dipendenti sospesi per evento meteorologico), straordinaria, in deroga o ai sensi dell’art. 19 del D.L. 185/2008,
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009, per
almeno 300 ore (riproporzionate in base all’orario di lavoro per i part time), hanno diritto all’integrazione al reddito provinciale. Sono inclusi anche i lavoratori coinvolti
in contratti di solidarietà, qualora non venga prorogata
per il 2013 l’integrazione salariale pari all’80% della retribuzione persa.
Consiglio di Stato
Congedo parentale al padre
anche se la madre è casalinga
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014, ha ribadito la possibilità da parte del lavoratore di usufruire