ottobre 2014
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Novità per la fruizione
della Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga
(CIGD)
È stata regolata dal Decreto Interministeriale n. 83473
di data 1° agosto 2014 e dal protocollo d’intesa Provincia Autonoma di Trento - parti sociali sottoscritto in
data 25 agosto 2014, fino al termine massimo del 31 dicembre 2014.
La CIGD è un intervento straordinario di sostegno al
reddito, a beneficio di lavoratori che sono sospesi temporaneamente dall’attività lavorativa o che svolgono
prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o
sospensione dell’attività produttiva, riconducibili:
• a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o
ai lavoratori;
• a condizioni temporanee di mercato;
• a crisi aziendale;
• a ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.
• le imprese escluse dalla cassa integrazione ordinaria/
straordinaria (aziende artigiane, commerciali fino a 50
dipendenti) e dalla disciplina dei fondi di cui all’art. 3,
commi da 4 a 41 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
• le imprese che hanno superato i limiti temporali di
cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria, o previsti dalla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi
da 4 a 41 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata
alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali,
e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva.
In nessun caso il trattamento di CIG in Deroga può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa.
Come funziona
L’impresa sospende il rapporto di lavoro per un numero
massimo di 400 ore per lavoratore nel corso del 2014.
Durante questo periodo il lavoratore non svolge, o svolge solo parzialmente attività lavorativa e il datore di lavoro non deve sostenere il costo delle ore non lavorate.
Il lavoratore è remunerato con un trattamento erogato
dall’INPS.
Per quali lavoratori può essere richiesta
Possono beneficiarne i lavoratori assunti con contratto
di lavoro subordinato, inquadrati come operai, impiegati, quadri (compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati), purché abbiano maturato almeno 8 mesi di
anzianità lavorativa alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga e per
i quali siano stati preventivamente utilizzati gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue.
Quali datori di lavoro la possono richiedere
Le imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, che abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Trento, a
favore dei lavoratori dipendenti occupati presso tali sedi,
con qualifica di operai, impiegati o quadri, compresi gli
apprendisti e i lavoratori somministrati, e in particolare:
Quali sono le cose da fare
In primo luogo, è necessario che il datore di lavoro inoltri
richiesta di consultazione sindacale alle RSA o RSU (se
esistenti), oppure alle organizzazioni sindacali di cate-
Anno LXV
N. 10
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