Assunzioni a tempo indeterminato
anno 2015
Sgravio contributivo triennale
Datori di lavoro beneficiari
Tutti i datori di lavoro privati (per i datori di lavoro agricolo vedi annotazioni in corsivo).
Esonero contributivo
SI applica:
• alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato,
tempo pieno e part time, effettuate dall’1/01/2015 al
31/12/2015;
• alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate
dall’1/01/2015 al 31/12/2015;
• assunzione a tempo indeterminato con lavoro ripartito o job sharing;
• assunzione a tempo indeterminato di dirigenti.
NON si applica per:
• apprendisti;
• lavoro domestico;
• lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Aziende agricole:
• si applica alle assunzioni a tempo indeterminato dei
soli operai del settore agricolo;
• sono esclusi gli apprendisti;
• riconoscimento sulla base dell’ordine cronologico di invio delle istanze (si attendono istruzioni operative Inps).
Requisiti dipendente
• Il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
• Il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore della Legge di Stabilità (pertanto
dall’1/10/2014 al 31/12/2014) non deve aver avuto
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore
di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da
questi controllate e/o collegate.
• Il lavoratore non deve aver avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, con fruizione dello sgravio
triennale, con lo stesso datore di lavoro che lo assume.
Requisiti per lavoratori aziende agricole:
i lavoratori agricoli devono trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
• non devono risultare occupati nel corso dell’anno 2014,
con contratto a tempo indeterminato, presso qualsiasi
datore di lavoro agricolo;
• non devono risultare iscritti negli elenchi nominativi
dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari
o superiore a 250, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Requisiti azienda
L’esonero contributivo spetta a condizione che la ditta
sia in regola con:
• norme sul diritto di precedenza;
• il datore di lavoro non deve essere interessato da sospensioni cigs o cigd salvo i casi in cui l’assunzione sia
finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle dei lavoratori interessati dalla sospensione;
• Unilav relativo all’assunzione a tempo indeterminato
inviato nei termini di legge;
• l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati,
nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro
che, alla data del licenziamento, presentava elementi
di relazione con il datore di lavoro che procede all’assunzione;
• l’azienda deve essere in regola con i versamenti contributivi (richiesta Durc all’atto dell’assunzione e/o
trasformazione per tutelare la ditta).
Durata e misura dell’incentivo
L’esonero contributivo spetta per 36 mesi e non può
essere superiore alla misura massima di € 8.060,00 su
base annua.
Per i rapporti di lavoro part time la misura della predetta
soglia va riproporzionata in base alla durata dell’orario
di lavoro. L’incentivo non si applica su premi e contributi dovuti all’Inail.
Aziende agricole:
esonero contributivo nel limite delle risorse stabilite dalla Legge di Stabilità.
Compatibilità con altre forme
di incentivo all’occupazione
Forme di agevolazioni non compatibili:
• lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e/o
donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6
mesi e appartenenti a particolari aree.
Forme di agevolazioni compatibili:
• incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
• incentivo per l’assunzione di giovani genitori;
• incentivo all’assunzione di beneficiari trattamento
ASpI;
• incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”;
• incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di
giovani - “Under 30” (cumulabile in parte);
• incentivo per assunzione a tempo indeterminato in
Anno LXVI
N. 3
9
Marzo 2015
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