Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015
Esonero contributivo per assunzioni
a tempo indeterminato nel corso del 2015
Ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e ss.,
della Legge 23 dicembre 2014 n. 190
Con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto
dalla Legge di Stabilità per il 2015 al fine di promuovere
forme di occupazione stabile.
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
• Tutti i datori di lavoro privati.
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (tempo pieno e tempo parziale) con l’eccezione dei contratti di:
a) apprendistato;
b) lavoro domestico;
c) rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Tra le tipologie contrattuali incentivate rientra anche il
lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato,
purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati.
L’esonero contributivo spetta anche alle assunzioni a
tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Per le aziende agricole si applica solo per le assunzioni
a tempo indeterminato di operai del settore agricolo.
Requisiti del lavoratore
1) Il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non
deve essere stato occupato a tempo indeterminato
presso altri datori di lavoro.
2) Il lavoratore, nel corso dei 3 mesi precedenti alla data
di entrata in vigore della Legge di Stabilità (pertanto
dal 01/10/2014 al 31/12/2014) non deve aver avuto
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società
da questi controllate e/o collegate.
3) Il lavoratore non deve aver avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, con fruizione dello sgravio
triennale, con lo stesso datore di lavoro che lo assume.
Requisiti per lavoratori aziende agricole
I lavoratori agricolo non devono:
a) risultare occupati nel corso dell’anno 2014 con con-
8
Anno LXVI
INFORMA
N. 3
Marzo 2015
tratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore
di lavoro agricolo;
b) non devono risultare iscritti negli elenchi nominativi
dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari
o superiore a 250, in qualità di lavoratori a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Requisiti del datore di lavoro
L’esonero contributivo non spetta nel caso si realizzi
una delle seguenti condizioni:
a) l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero
cessato da un rapporto a termine;
b) il datore di lavoro sia interessato da sospensioni dal
lavoro con interventi di cassa integrazione salariale
straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dai lavoratori interessati dai predetti provvedimenti;
c) il modello Unilav relativo all’assunzione a tempo indeterminato deve essere inviato nei termini di legge;
d) l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati
nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro
che, alla data di licenziamento presentava elementi
di relazione con il datore di lavoro che procede all’assunzione;
e) l’azienda deve essere in regola con i versamenti contributivi (Durc regolare).
Durata e misura dell’incentivo
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza
dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015. L’esonero
spetta per 36 mesi dalla data di assunzione.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di
un importo pari a € 8.060,00 su base annua (importo riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale).
Per l’esonero contributivo, inoltre, non trova applicazione il regime del “de minimis” e la verifica dell’incremento occupazionale.