L'Artigianato Informa Marzo 2015 | Page 8

Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015 Ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e ss., della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 Con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 al fine di promuovere forme di occupazione stabile. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo • Tutti i datori di lavoro privati. Rapporti di lavoro incentivati L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (tempo pieno e tempo parziale) con l’eccezione dei contratti di: a) apprendistato; b) lavoro domestico; c) rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Tra le tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati. L’esonero contributivo spetta anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Per le aziende agricole si applica solo per le assunzioni a tempo indeterminato di operai del settore agricolo. Requisiti del lavoratore 1) Il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve essere stato occupato a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro. 2) Il lavoratore, nel corso dei 3 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (pertanto dal 01/10/2014 al 31/12/2014) non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate e/o collegate. 3) Il lavoratore non deve aver avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, con fruizione dello sgravio triennale, con lo stesso datore di lavoro che lo assume. Requisiti per lavoratori aziende agricole I lavoratori agricolo non devono: a) risultare occupati nel corso dell’anno 2014 con con- 8 Anno LXVI INFORMA N. 3 Marzo 2015 tratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo; b) non devono risultare iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250, in qualità di lavoratori a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. Requisiti del datore di lavoro L’esonero contributivo non spetta nel caso si realizzi una delle seguenti condizioni: a) l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine; b) il datore di lavoro sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di cassa integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dai lavoratori interessati dai predetti provvedimenti; c) il modello Unilav relativo all’assunzione a tempo indeterminato deve essere inviato nei termini di legge; d) l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data di licenziamento presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che procede all’assunzione; e) l’azienda deve essere in regola con i versamenti contributivi (Durc regolare). Durata e misura dell’incentivo Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015. L’esonero spetta per 36 mesi dalla data di assunzione. La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a € 8.060,00 su base annua (importo riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale). Per l’esonero contributivo, inoltre, non trova applicazione il regime del “de minimis” e la verifica dell’incremento occupazionale.