INPS
Al via il nuovo DM2013
Con il Messaggio n. 5281 del 28 marzo 2013, l’INPS rende nota la creazione del nuovo sistema DM2013 che da
gennaio 2013 sostituisce il DM10 virtuale, nell’ambito della registrazione e contabilizzazione interna all’Istituto delle informazioni inviate dalle aziende tramite Uniemens.
In particolare l’INPS comunica che le imprese potranno
a breve consultare il DM2013 con un’apposita funzionalità che verrà inserita nel “cassetto previdenziale
azienda”.
Voucher per l’acquisto
di servizi di baby-sitting
e contributo per asili nido
L’INPS, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, fornisce le istruzioni operative in merito alle modalità per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti
dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 nell’ambito degli
interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel
mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
La citata legge, in particolare, ha introdotto – all’art. 4,
comma 24, lettera b) – in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di
richiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto
di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli
undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un
massimo di sei mesi.
I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto di tali servizi – entro un limite di spesa
di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013,
2014, 2015 – sono stati definiti dal Decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre
2012. Il decreto ha previsto che, per l’accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all’INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella circolare sopra menzionata. Si riportano, di
seguito, i punti principali della circolare INPS.
Ambito di applicazione
Al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo i
criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137,
per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o
quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i
quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la
presentazione della domanda.
Con riferimento alla gestione separata, si precisa che
destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi
comprese le libere professioniste, che non risultino
iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non
siano pensionate, pertanto tenute al versamento della
contribuzione in misura piena.
Non sono, invece, ricomprese le lavoratrici autonome
iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre
e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di
cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959,
n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a
titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla
Legge 13 marzo 1958, n. 250).
La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una
domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di
gravidanza gemellare potrà presentare domanda per
ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Sono escluse dal beneficio:
1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi
privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al
Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’art. 19, comma 3, del Decreto
Legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4
agosto 2006, n. 248.
Misura e durata del beneficio
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo
per frazioni mensili inter K[?[\??]]?H[H??Z^?[?H[????Y?\?[?[K??\?[?????Y?Y[?[Y[?HB??mB??[?[??XH[??\???H\?H[H]??]?X?K???[???U?????
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