INPS
Circolare n. 60/2014
Riduzione del cuneo fiscale
per lavoratori dipendenti e assimilati
L’INPS, con la Circolare n. 60 del 12 maggio 2014, comunica le modalità di recupero del bonus fiscale – introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 66/2014 –
sui contributi previdenziali.
Si evidenzia, di seguito, le modalità illustrate dall’Istituto che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando,
esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le
contribuzioni dovute all’Istituto stesso.
Sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il
DL 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni
dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
Per l’anno 2014 l’articolo 1 del decreto riconosce – ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi
assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato:
• per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;
• in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il
credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000
euro.
Stante l’evidente natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle Entrate con n. 2 circolari,
la n. 8/E del 28 aprile 2014 e la n. 9/E del 14 maggio
c.a., cui si rimanda integralmente per quanto riguarda
il complesso degli aspetti di carattere normativo.
L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di
paga, rapportandolo al periodo stesso.
Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti
per il medesimo periodo di paga.
L’INPS, nella circolare, illustra le modalità che i datori
di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto.
Modalità di recupero
Il comma 5 dell’articolo 1, prevede che «il sostituto di
imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di
paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga…».
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.
48/E del 7 maggio 2014, ha istituito il codice tributo
“1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti
d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il
nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati” con
,
l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./meserif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e del,
l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”
.
Trovando applicazione l’istituto della compensazione
ex articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di
lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui
contributi previdenziali.
Anno LXV
N. 7
7
Luglio 2014
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