• per le imprese da 0 a 5 dipendenti (considerando i
soli lavoratori a tempo indeterminato): 2 lavoratori a
termine;
• per le imprese con più di 5 dipendenti (così come sopra calcolati): nella misura del 30% del personale in
forza, con arrotondamento all’unità superiore;
• per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti: nella misura del 40% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.
È prevista l’esclusione dal computo dei suddetti limiti
quantitativi dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti
con diritto alla conservazione del posto. I limiti percentuali si calcolano considerando il numero di lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di
assunzione.
Comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. a) del