L'Artigianato Informa Luglio 2014 | Page 16

 Si ricorda che al livello 1A spetta un’indennità di funzione quadri pari a euro 51,65 mensili, non ricompresa nei valori sopra riportati, a differenza delle tabelle retributive contenute nel testo dell’ipotesi di accordo che riportano gli importi del livello 1A comprensivi di tale indennità. Pertanto, il testo dell’intesa sottoscritta dalle Parti riporta, alle varie scadenze, per il livello 1A, i seguenti importi di retribuzione tabellare comprensivi dell’indennità di funzione: • euro 2.062,48 a partire dal 1° giugno 2014; • euro 2.097,61 a partire dal 1° febbraio 2015; • euro 2.139,78 a partire dal 1° ottobre 2015. Una tantum A favore dei lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (13 maggio 2014), a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a euro 160,00 lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durate del rapporto nel periodo interessato. La somma sarà corrisposta in due tranches di pari importo, ovvero: • euro 80,00 con la retribuzione del mese di luglio 2014; • euro 80,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2015; Agli apprendisti in forza alla data di stipula dell’accordo viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%, viene ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post partum” part, time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’una tantum è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è corrisposta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum; pertanto, tali importi vanno detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2014. Periodo di Prova La durata del periodo di prova viene rideterminata nelle seguenti misure: Livello Qualifica Durata (mesi) 1A e 1B 2 3 3 4 4 5 e 5bis 6 Apprendisti Impiegati Operai Impiegati Operai - 6 6 3 1 3 1 1 1 4 16 Anno LXV INFORMA N. 7 Luglio 2014 Ferie La programmazione del periodo delle ferie collettive deve avvenire di norma entro il mese di aprile. Si sottolinea che in caso di mancata presentazione al lavoro entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie, il lavoratore sarà considerato dimissionario salvo che la giustificazione dell’assenza non sia potuta avvenire in tempo utile per comprovate ragioni di forza maggiore. Malattia Al superamento dei limiti di conservazione del posto è consentita, a favore del lavoratore affetto da patologie per le quali sia riconosciuto lo stato di “grave infermità” da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL., la possibilità di fruire, previa richiesta scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell’aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, fino a un massimo di ulteriori 6 mesi, periodicamente documentata da medici specialisti, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata. Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e non dà diritto alla retribuzione, né sarà considerato utile ai fini della maturazione per tutti gli istituti. Contratto a tempo determinato Sono apportate alcune modifiche alla disciplina di tale tipologia contrattuale (art. 38 CCNL), anche alla luce delle ultime novità introdotte dal Legislatore (ad esclusione di quelle contenute nel DL n. 34/2014 -Jobs Act, recentemente convertito in legge). In particolare, si sottolinea che è ammessa l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, stipulato fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. È possibile l’adozione di tale fattispecie di contratto a termine anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Affiancamento Se l’assunzione a tempo determinato avviene per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo, per consentire il passaggio delle consegne. Nel caso in cui l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. sulla maternità, il contratto a termine stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre al suddetto affiancamento, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di utilizzo di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento. Limiti quantitativi Sono previsti i seguenti limiti quantitativi all’impiego di  lavoratori con contratto a tempo determinato: