Si ricorda che al livello 1A spetta un’indennità di funzione quadri pari a euro 51,65 mensili, non ricompresa nei
valori sopra riportati, a differenza delle tabelle retributive contenute nel testo dell’ipotesi di accordo che riportano gli importi del livello 1A comprensivi di tale indennità. Pertanto, il testo dell’intesa sottoscritta dalle
Parti riporta, alle varie scadenze, per il livello 1A, i seguenti importi di retribuzione tabellare comprensivi dell’indennità di funzione:
• euro 2.062,48 a partire dal 1° giugno 2014;
• euro 2.097,61 a partire dal 1° febbraio 2015;
• euro 2.139,78 a partire dal 1° ottobre 2015.
Una tantum
A favore dei lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (13 maggio 2014), a integrale copertura del
periodo di carenza contrattuale, è prevista la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a euro 160,00 lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durate del rapporto nel
periodo interessato. La somma sarà corrisposta in due
tranches di pari importo, ovvero:
• euro 80,00 con la retribuzione del mese di luglio 2014;
• euro 80,00 con la retribuzione del mese di gennaio
2015;
Agli apprendisti in forza alla data di stipula dell’accordo
viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura
del 70%, viene ridotta proporzionalmente per i casi di
servizio militare, assenza facoltativa “post partum” part,
time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’una tantum è comprensiva dei riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è
corrisposta al lavoratore anche in caso di dimissioni o
licenziamento.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli
effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum;
pertanto, tali importi vanno detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti
con la retribuzione relativa al mese di maggio 2014.
Periodo di Prova
La durata del periodo di prova viene rideterminata nelle seguenti misure:
Livello
Qualifica
Durata (mesi)
1A e 1B
2
3
3
4
4
5 e 5bis
6
Apprendisti
Impiegati
Operai
Impiegati
Operai
-
6
6
3
1
3
1
1
1
4
16
Anno LXV
INFORMA
N. 7
Luglio 2014
Ferie
La programmazione del periodo delle ferie collettive
deve avvenire di norma entro il mese di aprile.
Si sottolinea che in caso di mancata presentazione al
lavoro entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie, il lavoratore sarà considerato dimissionario salvo che la
giustificazione dell’assenza non sia potuta avvenire in
tempo utile per comprovate ragioni di forza maggiore.
Malattia
Al superamento dei limiti di conservazione del posto è
consentita, a favore del lavoratore affetto da patologie
per le quali sia riconosciuto lo stato di “grave infermità”
da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL.,
la possibilità di fruire, previa richiesta scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell’aspettativa
per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, fino a un massimo di ulteriori 6 mesi, periodicamente documentata da medici specialisti, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata. Il periodo di
aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e
non dà diritto alla retribuzione, né sarà considerato utile
ai fini della maturazione per tutti gli istituti.
Contratto a tempo determinato
Sono apportate alcune modifiche alla disciplina di tale
tipologia contrattuale (art. 38 CCNL), anche alla luce
delle ultime novità introdotte dal Legislatore (ad esclusione di quelle contenute nel DL n. 34/2014 -Jobs Act,
recentemente convertito in legge).
In particolare, si sottolinea che è ammessa l’apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, stipulato fra un
datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. È possibile l’adozione di tale
fattispecie di contratto a termine anche con soggetti che
abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro
subordinato con la medesima impresa.
Affiancamento
Se l’assunzione a tempo determinato avviene per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino
a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo, per consentire il passaggio delle consegne.
Nel caso in cui l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di
titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. sulla maternità, il
contratto a termine stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre al suddetto affiancamento, potrà essere
prorogato fino alla scadenza del diritto di utilizzo di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
Limiti quantitativi
Sono previsti i seguenti limiti quantitativi all’impiego di
lavoratori con contratto a tempo determinato: