Prime indicazioni
per lo sgravio contributivo
anno 2013
L’INPS, con la Circolare n. 78 del 17 giugno 2014, è intervenuto per illustrare le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio contributivo per gli importi corrisposti nell’anno 2013 a titolo di
premio incerto nell’ammontare nonché nella sua erogazione. In particolare, le aziende (anche tramite gli intermediari autorizzati) dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS,
anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali; la
procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze
inviate un numero di protocollo informatico. L’Istituto
precisa che con successivo messaggio saranno resi noti giorno e ora a partire dai quali sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze.
Sgravio anno 2013
Fermo restando che il co. 68 dell’art. 1 della Legge n.
247/2007 prevede uno stanziamento annuo di fondi pari a 607 milioni di euro, con la pubblicazione del Decreto 14 febbraio 2014, il Ministero del Lavoro ha stabilito
che, per l’anno 2013, detti fondi siano ripartiti nella misura del:
• 62,5% per la contrattazione aziendale;
• 37,5% per la contrattazione territoriale.
Il beneficio previdenziale prevede uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali e territoriali (contratti di secondo livello), nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita. A seguito dei monitoraggi
che l’INPS effettuerà, potrà essere rideterminato per il
2013 detto limite massimo, entro la soglia del 5% così
come stabilito dalla Legge n. 247/2007, art. 1 co. 67.
Retribuzione contrattuale
La Circolare INPS n. 78/2014 ricorda innanzitutto che
il Decreto ha fissato al 2,25%, il tetto della retribuzione
su cui è possibile beneficiare dell’agevolazione contributiva.
Il limite del 2,25% è calcolato sulla imponibile previdenziale annua di ciascun lavoratore. L’Istituto ricorda, inoltre, che a seguito di successivo monitoraggio degli sgravi richiesti, tale “tetto” potrà essere rideterminato nel
limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale,
limite così stabilito dal co. 67, art. 1, Legge n. 247/2007,
istitutiva dello sgravio contributivo stesso.
Misura dello sgravio
Relativamente alla misura dello sgravio, l’INPS ribadisce che il beneficio contributivo è pari all’aliquota a ca-
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Anno LXV
INFORMA
N. 7
Luglio 2014
rico del datore di lavoro entro il limite massimo di 25
punti percentuali, al netto delle riduzioni contributive
per assunzioni agevolate; all’intera aliquota posta a carico del lavoratore pari al:
• 9,19% per la generalità delle aziende;
• 9,49% per i dipendenti di aziende soggette alla Cigs
(art. 9, Legge n. 407/1990);
• 8,84% per gli operai assunti in agricoltura;
• 5,84% per gli apprendisti.
Inoltre si ritiene utile ricordare che anche il contributo
addizionale dell’1,4%, da versare a carico dell’impresa
per le assunzioni a tempo determinato, può essere oggetto dello sgravio contributivo, così come ricordato
dall’INPS nella circolare n. 140/2012.
In ogni caso rimane escluso dallo sgravio il contributo
versato dai datori di lavoro a integrazione della contribuzione prevista per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% (ex art. 25, co. 4, della Legge n. 845/1978).
Accesso al beneficio
Con riferimento ai contratti collettivi aziendali o territoriali che prevedano somme premiali relative all’anno
2013, si ricorda che il requisito necessario per godere
del beneficio è il deposito di detto accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale.
Poiché il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 maggio 2014, i 30 giorni decorrono dalla data del 30 maggio compreso. Poiché il
30° giorno cade di sabato (28 maggio 2014), il termine
di deposito slitta al primo giorno utile successivo (30
giugno 2014).
Pertanto, lo sgravio è applicabile anche ai contratti depositati entro il 30 giugno 2014.
L’INPS ricorda che ai fini della concessione dello sgravio
vanno rispettate le condizioni in materia di regolarità
contributiva e corrispondenza della parte economica
degli accordi e contratti collettivi (DURC interno).
Modalità di richiesta dello sgravio
L’accesso al beneficio contributivo potrà avvenire solo
previa presentazione di richiesta telematica, anche tramite intermediario:
• la procedura telematica INPS, per la ricezione di dette richieste provvederà ad assegnare un numero di
protocollo informatico a tutte le domande inviate;
• l’acquisizione delle richieste potrà avvenire sia per
singola domanda che tramite flusso contenente più