L'Artigianato Informa Luglio 2014 | Page 12

Prime indicazioni per lo sgravio contributivo anno 2013 L’INPS, con la Circolare n. 78 del 17 giugno 2014, è intervenuto per illustrare le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio contributivo per gli importi corrisposti nell’anno 2013 a titolo di premio incerto nell’ammontare nonché nella sua erogazione. In particolare, le aziende (anche tramite gli intermediari autorizzati) dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali; la procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. L’Istituto precisa che con successivo messaggio saranno resi noti giorno e ora a partire dai quali sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze. Sgravio anno 2013 Fermo restando che il co. 68 dell’art. 1 della Legge n. 247/2007 prevede uno stanziamento annuo di fondi pari a 607 milioni di euro, con la pubblicazione del Decreto 14 febbraio 2014, il Ministero del Lavoro ha stabilito che, per l’anno 2013, detti fondi siano ripartiti nella misura del: • 62,5% per la contrattazione aziendale; • 37,5% per la contrattazione territoriale. Il beneficio previdenziale prevede uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali (contratti di secondo livello), nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita. A seguito dei monitoraggi che l’INPS effettuerà, potrà essere rideterminato per il 2013 detto limite massimo, entro la soglia del 5% così come stabilito dalla Legge n. 247/2007, art. 1 co. 67. Retribuzione contrattuale La Circolare INPS n. 78/2014 ricorda innanzitutto che il Decreto ha fissato al 2,25%, il tetto della retribuzione su cui è possibile beneficiare dell’agevolazione contributiva. Il limite del 2,25% è calcolato sulla imponibile previdenziale annua di ciascun lavoratore. L’Istituto ricorda, inoltre, che a seguito di successivo monitoraggio degli sgravi richiesti, tale “tetto” potrà essere rideterminato nel limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale, limite così stabilito dal co. 67, art. 1, Legge n. 247/2007, istitutiva dello sgravio contributivo stesso. Misura dello sgravio Relativamente alla misura dello sgravio, l’INPS ribadisce che il beneficio contributivo è pari all’aliquota a ca- 12 Anno LXV INFORMA N. 7 Luglio 2014 rico del datore di lavoro entro il limite massimo di 25 punti percentuali, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate; all’intera aliquota posta a carico del lavoratore pari al: • 9,19% per la generalità delle aziende; • 9,49% per i dipendenti di aziende soggette alla Cigs (art. 9, Legge n. 407/1990); • 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; • 5,84% per gli apprendisti. Inoltre si ritiene utile ricordare che anche il contributo addizionale dell’1,4%, da versare a carico dell’impresa per le assunzioni a tempo determinato, può essere oggetto dello sgravio contributivo, così come ricordato dall’INPS nella circolare n. 140/2012. In ogni caso rimane escluso dallo sgravio il contributo versato dai datori di lavoro a integrazione della contribuzione prevista per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% (ex art. 25, co. 4, della Legge n. 845/1978). Accesso al beneficio Con riferimento ai contratti collettivi aziendali o territoriali che prevedano somme premiali relative all’anno 2013, si ricorda che il requisito necessario per godere del beneficio è il deposito di detto accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Poiché il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 maggio 2014, i 30 giorni decorrono dalla data del 30 maggio compreso. Poiché il 30° giorno cade di sabato (28 maggio 2014), il termine di deposito slitta al primo giorno utile successivo (30 giugno 2014). Pertanto, lo sgravio è applicabile anche ai contratti depositati entro il 30 giugno 2014. L’INPS ricorda che ai fini della concessione dello sgravio vanno rispettate le condizioni in materia di regolarità contributiva e corrispondenza della parte economica degli accordi e contratti collettivi (DURC interno). Modalità di richiesta dello sgravio L’accesso al beneficio contributivo potrà avvenire solo previa presentazione di richiesta telematica, anche tramite intermediario: • la procedura telematica INPS, per la ricezione di dette richieste provvederà ad assegnare un numero di protocollo informatico a tutte le domande inviate; • l’acquisizione delle richieste potrà avvenire sia per singola domanda che tramite flusso contenente più 