TUR allo 0,15%
A seguito della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), deliberata dalla Banca Centrale Europea
con decorrenza 11 giugno 2014, l’INPS, con la circolare
n. 75 dell’11 giungo 2014, è intervenuto per comunicare,
rispettivamente, la variazione del tasso di riferimento e
di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi e accessori di legge nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.
Interesse di dilazione e di differimento
Per effetto della riduzione del TUR allo 0,15%, la nuova
misura del tasso è pari al 6,15%, che va applicato nel caso di:
• regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento ai piani di ammortamento emessi a decorrere dall’11 giugno 2014;
• autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione
relativa al mese di maggio 2014.
Sanzioni
A seguito della diminuzione del TUR, i nuovi tassi applicabili nel caso di sanzioni civili connesse a mancanze
nella regolarizzazione della posizione contributiva sono
di seguito riportati:
1) Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi,
il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (Legge n. 388/2000, art. 116,
comma 8, lett. a).
TUR maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, il tasso risulta pari al 5,65% annuo.
2) In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero,
cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8,
lett. b), primo periodo).
La sanzione è pari al 30% del debito.
3) Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ed entro 12 mesi dal
termine stabilito per il pagamento dei contributi o
premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa (Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo).
TUR maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, il tasso risulta pari al 5,65% annuo.
4) Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia
effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. (Legge n. 388/2000, art. 116, comma 10).
TUR maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, il tasso risulta pari al 5,65% annuo.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Con la Deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, l’INPS ha
stabilito che nel caso di procedure concorsuali, qualora
ricorrano gli estremi per l’applicazione delle sanzioni civili, trovano applicazione le sanzioni ridotte, nei limiti
previsti dalla stessa deliberazione.
Nel particolare, la deliberazione stab