estero a esso assimilabile. È stato, pertanto, modificato,
in conformità alla predetta disposizione, lo schema di
convenzione di accoglienza, disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
del Ministero dell’Interno.
La legge ha poi previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore (art. 27 ter, comma 8),
non occorre la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di
idoneità abitativa. In merito si evidenzia che i modelli di
domanda (S-T) inerenti alle istanze di ricongiungimento
e dei familiari al seguito sono stati opportunamente adeguati. Infine, è stato disposto, in aggiunta al primo periodo dell’art. 9, comma 2 bis del T.U., che il ricercatore,
il quale faccia richiesta del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, non sia tenuto a sostenere il test di lingua italiana.
Ingresso e soggiorno
per lavoratori altamente qualificati
(Carta Blu UE)
La normativa in argomento ha eliminato dal comma 1,
lett. a) e dal comma 5, lett. b), dell’art. 27 quater del
T.U. la parola “relativa”, così da svincolare il possesso
del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale.
La proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante
dovrà, comunque, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle
professioni CP2011.
Si evidenzia, inoltre, che la legge in argomento ha abrogato il comma 4 dell’art. 39 del T.U., che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero
massimo dei visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti residenti all’estero.
Jobs Act
Le novità del Decreto Legge n. 34/2014
Si informa che è stato pubblicato il Decreto Legge n.
34/2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014
ed è entrato in vigore il giorno di venerdì 21 marzo c.a.
Il D.Lgs. n. 34 contiene alcune misure urgenti per il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese, in particolare in
materia di:
• contratti a tempo determinato;
• apprendistato;
• modello Durc.
Contratto a tempo determinato (art. 1)
In materia di contratto a tempo determinato l’art. 1 del decreto introduce ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 368/2001,
in particolare:
• viene eliminato l’obbligo di indicare la causale giustificativa dell’apposizione del termine (il così detto causalone) riconoscendo al tempo stesso la possibilità di
stipulare sempre contratti a tempo determinato senza causale, anche nell’ambito della somministrazione
di lavoro, nel limite di durata massima di 36 mesi;
• si introduce la possibilità di prorogare fino a un massimo di 8 volte il contratto, nell’arco della durata
massima di 36 mesi, purché le proroghe si riferiscano al la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato;
• si prevede che il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato non costituiti da ciascun
datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20%
dell’organico complessivo. Il decreto dispone, in ogni
caso, che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti
2
Anno LXV
INFORMA
N. 4
Aprile 2014
possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato.
Contratto di apprendistato (art. 2)
In materia di apprendistato si evidenziano le seguenti
novità:
• viene confermata l’obbligatorietà della forma scritta
per il contratto di assunzione e per il patto di prova,
mentre viene tolta l’obbligatorietà della forma scritta
del PFI.
Per le aziende artigiane – essendo il Piano formativo
previsto da Accordi Interconfederali e dai Ccnl – consigliamo di continuare a predisporre il PFI nella modulistica prevista dai richiamati accordi, per la formazione del proprio apprendista, e a inviarlo a Centrofor
(edilizia) - Ebat (tutti gli altri settori) deputati a riceverli dagli accordi contrattuali provinciali;
• viene eliminato l’obbligo di stabilizzazione, introdotto dalla Riforma Fornero, Legge n. 92/2012, che subordinava l’assunzione di ulteriori apprendisti a una
percentuale di conferma in servizio degli apprendisti
assunti nell’ultimo triennio;
• in merito all’apprendistato professionalizzante viene
stabilita la facoltatività della formazione trasversale
pubblica che potrà essere integrata dalle Regioni o
Province autonome; con questo si ribadisce che la formazione di mestiere non deve essere necessariamente integrata dalla formazione di base e trasversale, che
diventa, quindi, un elemento discrezionale del contratto sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del
datore di lavoro.