L'Artigianato Informa Aprile 2014 | Page 2

 estero a esso assimilabile. È stato, pertanto, modificato, in conformità alla predetta disposizione, lo schema di convenzione di accoglienza, disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Interno. La legge ha poi previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore (art. 27 ter, comma 8), non occorre la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. In merito si evidenzia che i modelli di domanda (S-T) inerenti alle istanze di ricongiungimento e dei familiari al seguito sono stati opportunamente adeguati. Infine, è stato disposto, in aggiunta al primo periodo dell’art. 9, comma 2 bis del T.U., che il ricercatore, il quale faccia richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sia tenuto a sostenere il test di lingua italiana. Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Carta Blu UE) La normativa in argomento ha eliminato dal comma 1, lett. a) e dal comma 5, lett. b), dell’art. 27 quater del T.U. la parola “relativa”, così da svincolare il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. La proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante dovrà, comunque, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011. Si evidenzia, inoltre, che la legge in argomento ha abrogato il comma 4 dell’art. 39 del T.U., che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti residenti all’estero. Jobs Act Le novità del Decreto Legge n. 34/2014 Si informa che è stato pubblicato il Decreto Legge n. 34/2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 ed è entrato in vigore il giorno di venerdì 21 marzo c.a. Il D.Lgs. n. 34 contiene alcune misure urgenti per il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, in particolare in materia di: • contratti a tempo determinato; • apprendistato; • modello Durc. Contratto a tempo determinato (art. 1) In materia di contratto a tempo determinato l’art. 1 del decreto introduce ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare: • viene eliminato l’obbligo di indicare la causale giustificativa dell’apposizione del termine (il così detto causalone) riconoscendo al tempo stesso la possibilità di stipulare sempre contratti a tempo determinato senza causale, anche nell’ambito della somministrazione di lavoro, nel limite di durata massima di 36 mesi; • si introduce la possibilità di prorogare fino a un massimo di 8 volte il contratto, nell’arco della durata massima di 36 mesi, purché le proroghe si riferiscano al la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato; • si prevede che il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato non costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Il decreto dispone, in ogni caso, che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti 2 Anno LXV INFORMA N. 4 Aprile 2014 possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato. Contratto di apprendistato (art. 2) In materia di apprendistato si evidenziano le seguenti novità: • viene confermata l’obbligatorietà della forma scritta per il contratto di assunzione e per il patto di prova, mentre viene tolta l’obbligatorietà della forma scritta del PFI. Per le aziende artigiane – essendo il Piano formativo previsto da Accordi Interconfederali e dai Ccnl – consigliamo di continuare a predisporre il PFI nella modulistica prevista dai richiamati accordi, per la formazione del proprio apprendista, e a inviarlo a Centrofor (edilizia) - Ebat (tutti gli altri settori) deputati a riceverli dagli accordi contrattuali provinciali; • viene eliminato l’obbligo di stabilizzazione, introdotto dalla Riforma Fornero, Legge n. 92/2012, che subordinava l’assunzione di ulteriori apprendisti a una percentuale di conferma in servizio degli apprendisti assunti nell’ultimo triennio; • in merito all’apprendistato professionalizzante viene stabilita la facoltatività della formazione trasversale pubblica che potrà essere integrata dalle Regioni o Province autonome; con questo si ribadisce che la formazione di mestiere non deve essere necessariamente integrata dalla formazione di base e trasversale, che diventa, quindi, un elemento discrezionale del contratto sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del datore di lavoro. 