L'Artigianato Informa Aprile 2013

aprile 2013 INFORMA Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96 art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento AREA LAVORO Ministero del Lavoro art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 Concessione dei benefici contributivi in caso di assunzione di ex dipendente ex art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 9 dell’8 marzo 2013, ha risposto al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in materia alla corretta interpretazione dell’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, recante la disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. In primo luogo la norma sopra citata si riferisce ad «assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto»; inoltre la disposizione, modificata dalla L. n. 92/2012 (“Riforma Fornero”), richiede che le medesime assunzioni non siano effettuate «in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi». In relazione a tale ultima condizione il periodo da prendere in considerazione per la verifica di una eventuale sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi va individuato nei 6 mesi immediatamente precedenti all’assunzione, in analogia con quanto previsto in materia di riduzioni o sospensioni di personale ex art. 15, comma 6, della L. n. 264/1949, come modificato dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 297/2002 (cfr. INPS mess. N. 20607 del 30 maggio 2005). In relazione, poi, alla problematica va segnalato che la L. n. 92/2012 ha introdotto alcuni principi di immediata applicazione in ordine alla fruizione degli incentivi, ivi compresi quelli di cui alla L. n. 407/1990. L’art. 4, comma 12, della riforma stabilisce anzitutto che «gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavo- ratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore». Il comma 13 del medesimo articolo stabilisce, invece, che «ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro (…) salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo». Nel caso, quindi, di un’assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se, pertanto, il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi rico- ? Anno LXIV N. 4 1 Aprile 2013 INFORMA