Messaggio n. 5787/2014
Limiti alla fruizione
di ammortizzatori in deroga per il 2014
L’INPS, con il messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, riprendendo una comunicazione che il Ministero del Lavoro ha
inviato agli assessori delle Regioni e delle Province autonome a non concedere trattamenti di cassa integrazione
in deroga per periodi superiori a otto mesi, comunica i limiti per la fruizione degli ammortizzatori in deroga per
l’anno 2014.
Infatti, Il Ministero ha ripreso una nota del dicembre 2013
con la quale «al fine di garantire la continuità dell’intervento del sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali» ha invitato le Regioni e le Province autonome a
«provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in
deroga limitati nel tempo e comunque non superiori a 6
mesi nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nelle
more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi». «Considerato che l’iter di emanazione del decreto non si è ancora concluso – si legge
nella comunicazione ministeriale – e in considerazione
della necessità di non pregiudicare l’efficacia dei limiti
quantitativi di durata in esso previsti, si invitano le Regioni e le Province autonome a non stipulare accordi o concedere prestazioni di cassa integrazione in deroga per pe-
riodi superiori a 8 mesi nell’anno 2014». Con riferimento
ai periodi concedibili di mobilità in deroga, allo stesso
modo gli enti regionali non devono superare i limiti previsti per l’anno 2014 pari per i lavoratori che alla data di
decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di
prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni,
anche non continuativi, complessivamente a cinque
mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più
ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle
aree di cui al testo unico approvato con DPR 6 marzo
1978, n. 218; per i lavoratori che alla data di decorrenza
del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di
mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, a
ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più
ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle
aree di cui al testo unico approvato con DPR 6 marzo
1978, n. 218.
Complessivamente, per tali lavoratori, il periodo di fruizione non può comunque eccedere il periodo massimo
di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso
di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218.
Messaggio n. 5828 del 4 luglio 2014
Preavviso DURC negativo:
l’INPS annulla le PEC
Con il messaggio n. 5828 del 4 luglio 2014 l’INPS comunica la strategia che le strutture centrali e periferiche devono seguire in seguito dell’invio di errati inviti a regolarizzare la posizione dell’azienda per fruire dei benefici
nel mese di giugno 2014.
Questi invii sono stati spediti prima del completamento
di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della