Governo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il Decreto in materia di Lavoro
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150
del 28 giugno 2013, il Decreto Legge n. 76/2013 con i primi
interventi urgenti per la promozione dell’occupazione,
in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA)
e altre misure finanziarie urgenti.
Il Decreto Legge è entrato in vigore il 28 giugno 2013
Titolo I - Art. 1
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
di lavoratori giovani
Al fine di favorire la creazione di occupazione stabile e di
carattere aggiuntivo rispetto ai livelli occupazionali attuali, utilizzando risorse dello Stato e di fondi strutturali
comunitari, sono concesse misure agevolative per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori giovani,
in via sperimentale, in attesa del varo di altri provvedimenti da realizzare anche attraverso il ricorso alla nuova
programmazione comunitaria 2014-2010, nei limiti delle
risorse stanziate.
L’intervento agevolativo riguarda l’assunzione di lavoratori d’età compresa tra i 18 e i 29 anni, che appartengano alla categoria dei “lavoratori svantaggiati”, ossia
che rientrino in una delle seguenti situazioni, nel rispetto delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato di cui al
Reg. CE n. 800/2008:
a) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
b) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) vivono soli con una o più persone a carico (come ad
esempio nel caso di persone separate che hanno obblighi nei confronti di familiari).
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, ossia a
decorrere dal 29 giugno 2013, e non oltre il 30 giugno
2015.
L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile
lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di
18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto.
L’incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed
entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso
di trasformazione di un contratto a tempo determinato
in un contratto a tempo indeterminato, sempre al ricorrere delle condizioni illustrate sopra, con esclusione dei
lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno
comunque già beneficiato dell’incentivo sopra riportato.
Alla trasformazione deve comunque corrispondere
un’ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in
tal caso per la sola assunzione ulteriore dalle condizioni
soggettive indicate, ai fini del rispetto della creazione di
occupazione netta.
L’incremento occupazionale è calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun
mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati
nei 12 mesi precedenti all’assunzione. I contratti a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l’orario normale di lavoro.
L’attività di monitoraggio è affidata all’INPS, che deve
provvedere nei 60 giorni successivi al 28 giugno 2013 all’adeguamento delle procedure telematiche per la ricezione delle domande di ammissione allo sgravio e alla
regolamentazione delle discipline attuative; il decreto indica altresì come procedere in caso di insufficienza della risorse assegnate.
È possibile che le Regioni prevedano un ulteriore finanziamento dell’incentivo in parola (non possono tuttavia
essere previste ulteriori condizioni soggettive di accesso all’incentivo); in tal caso l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone ?
Anno LXIV
N. 8
3
Agosto 2013
INFORMA