L' Artigianato Ottobre 2013 | Page 22

ARTIG_n10ottobre13 09/10/13 13.32 Pagina 20 associazione area appalti APPALTI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE: MODIFICHE AL D.P.P. N. 9-84/LEG/2012 In ambito locale, si segnala la pubblicazione del D.P.P. n. 14-116/Leg/2013 che introduce importanti modifiche al D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 concernente norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, in vigore a decorrere dal 28 agosto 2013. Procedura negoziata per appalti fino a 2 milioni di euro. Il nuovo art. 217 bis del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012 dà attuazione alla disciplina inerente alla procedura negoziata per appalti da 1 milione a 2 milioni di euro (introdotta dalla L.P. n. 9/2013 nella L.P. 26/1993 e applicabile per due anni decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero sino al 28 agosto 2015). Il Regolamento stabilisce che in tali procedure, gestite dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti (APAC) devono essere invitate n. 20 imprese concorrenti, selezionate in base all’elenco telematico di cui all’art. 54 del Regolamento. Sempre in tema di procedure di gara, il Decreto modifica il comma 1 dell’art. 178 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, introducendo la possibilità per le Stazioni appaltanti di utilizzare l’elenco telematico delle imprese di cui all’art. 54 del regolamento (non più solamente per le procedure negoziate, ma anche) ai fini della selezione delle n. 7 imprese da invitare dei SAL e per l’ottenimento del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). Alla scadenza dei 120 giorni le Amministrazioni sono tenute a richiedere un nuovo DURC. Resta comunque fermo l’obbligo di richiedere un ulteriore DURC per il pagamento del saldo finale. Per quanto riguarda i Subappaltatori la norma prevede che il DURC, in corso di validità, sia necessario per il rilascio dell’autorizzazione nonché per il pagamento dei SAL e certificato di collaudo o regolare esecuzione. È stata inoltre introdotta un’importante novità: la possibilità di utilizzare il DURC anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. In via transitoria fino al 31 dicembre 2014, la legge di conversione ha esteso la validità a 120 giorni anche in riferimento al DURC richiesto per lavori privati. Il Decreto (art. 50 del D.L. n. 69/2013) ha introdotto nuove modifiche alla disciplina della responsabilità solidale negli appalti, eliminando l’IVA dal campo applicativo della disposizione e lasciando invece in vigore la responsabilità solidale fiscale contenuta nell’art. 35, comma 28 - 28 ter del D.L. n. 223/2006 in riferimento al versamento delle ritenute IRPEF sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto. Novità anche in riferimento alla entrata in vigore della cd. “Performance Bond” - Garanzia Globale 20 l’Artigianato Anno LXIV N. 10 Ottobre 2013 alle procedure di cottimo fiduciario. Al fine di garantire la partecipazione ai cottimi fiduciari anche da parte delle piccole imprese, le Stazioni appaltanti dovranno attivarsi per modificare l’elenco telematico delle imprese, al fine di consentire l’iscrizione anche alle imprese che non sono in possesso di attestazione S.O.A. Il Decreto, inoltre, modifica il comma 3 dell’art. 45 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, rendendo (non più obbligatorio, ma) facoltativo e a discrezione delle Stazioni appaltanti il sopralluogo dei luoghi interessati dai lavori, prima della presentazione dell’offerta. In tema di Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, il nuovo comma 7 ter dell’art. 217 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012 stabilisce che fino a due anni dall’entrata in vigore del decreto (ossia fino al 28 agosto 2015) il Libro del personale è istituito solamente in caso di appalti di importo superiore a 500.000 euro. Infine, in tema di selezione delle imprese da invitare alle gare di appalto, il nuovo comma 7 bis all’art. 217 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012 chiarisce che il nuovo comma 2 bis dell’art. 36 della L.P. n. 26/1993 – come modificato dalla L.P. n . 9/2013 – si applica alle procedure i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o spedite successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.P. n. 14-116/Leg/2013, ovvero successivamente al 28 agosto 2013. di Esecuzione (art. 21 del D.L. n. 69/2013), che è stata prorogata al 30.06.2014. Si precisa che la garanzia globale di esecuzione è prevista dal Codice appalti come obbligatoria per appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a 75 milioni di euro, nonché facoltativa per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a 100 milioni di euro. Da ultimo, si segnala il nuovo comma 3 bis all’art. 82 del Codice appalti (D. Lgs. n. 163/2006), che stabilisce che «il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». Preme evidenziare che talune delle novità introdotte a livello nazionale non hanno ancora trovato recepimento nella normativa provinciale. Rimaniamo pertanto in attesa di direttive da parte della Provincia al fine di chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni riportate anche nella nostra Provincia.