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associazione
area appalti
APPALTI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE:
MODIFICHE AL D.P.P. N. 9-84/LEG/2012
In ambito locale, si segnala la pubblicazione del D.P.P.
n. 14-116/Leg/2013 che introduce importanti
modifiche al D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, Regolamento
di attuazione della L.P. n. 26/1993 concernente
norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale, in vigore a decorrere dal 28 agosto 2013.
Procedura negoziata per appalti fino a 2 milioni
di euro. Il nuovo art. 217 bis del D.P.P.
n. 9-84/Leg/2012 dà attuazione alla disciplina
inerente alla procedura negoziata per appalti
da 1 milione a 2 milioni di euro (introdotta dalla
L.P. n. 9/2013 nella L.P. 26/1993 e applicabile per due
anni decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto,
ovvero sino al 28 agosto 2015). Il Regolamento
stabilisce che in tali procedure, gestite dall’Agenzia
Provinciale per gli Appalti (APAC) devono essere
invitate n. 20 imprese concorrenti, selezionate
in base all’elenco telematico di cui all’art. 54 del
Regolamento.
Sempre in tema di procedure di gara, il Decreto
modifica il comma 1 dell’art. 178 del D.P.P.
n. 9-84/Leg/2012, introducendo la possibilità per
le Stazioni appaltanti di utilizzare l’elenco telematico
delle imprese di cui all’art. 54 del regolamento (non
più solamente per le procedure negoziate, ma anche)
ai fini della selezione delle n. 7 imprese da invitare
dei SAL e per l’ottenimento del certificato di collaudo
(o di regolare esecuzione). Alla scadenza dei 120 giorni le Amministrazioni sono tenute a richiedere un
nuovo DURC. Resta comunque fermo l’obbligo di richiedere un ulteriore DURC per il pagamento del saldo finale.
Per quanto riguarda i Subappaltatori la norma prevede che il DURC, in corso di validità, sia necessario per
il rilascio dell’autorizzazione nonché per il pagamento
dei SAL e certificato di collaudo o regolare esecuzione.
È stata inoltre introdotta un’importante novità: la
possibilità di utilizzare il DURC anche per contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
In via transitoria fino al 31 dicembre 2014, la legge
di conversione ha esteso la validità a 120 giorni anche in riferimento al DURC richiesto per lavori privati.
Il Decreto (art. 50 del D.L. n. 69/2013) ha introdotto nuove modifiche alla disciplina della responsabilità solidale negli appalti, eliminando l’IVA dal campo applicativo della disposizione e lasciando invece
in vigore la responsabilità solidale fiscale contenuta
nell’art. 35, comma 28 - 28 ter del D.L. n. 223/2006
in riferimento al versamento delle ritenute IRPEF sul
reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto.
Novità anche in riferimento alla entrata in vigore
della cd. “Performance Bond” - Garanzia Globale
20 l’Artigianato
Anno LXIV
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Ottobre 2013
alle procedure di cottimo fiduciario.
Al fine di garantire la partecipazione ai cottimi
fiduciari anche da parte delle piccole imprese,
le Stazioni appaltanti dovranno attivarsi per
modificare l’elenco telematico delle imprese, al fine
di consentire l’iscrizione anche alle imprese che
non sono in possesso di attestazione S.O.A.
Il Decreto, inoltre, modifica il comma 3 dell’art. 45
del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, rendendo (non più
obbligatorio, ma) facoltativo e a discrezione delle
Stazioni appaltanti il sopralluogo dei luoghi
interessati dai lavori, prima della presentazione
dell’offerta.
In tema di Libro del personale ai fini della sicurezza
e della regolarità del lavoro, il nuovo comma 7 ter
dell’art. 217 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012 stabilisce che
fino a due anni dall’entrata in vigore del decreto
(ossia fino al 28 agosto 2015) il Libro del personale
è istituito solamente in caso di appalti di importo
superiore a 500.000 euro.
Infine, in tema di selezione delle imprese da invitare
alle gare di appalto, il nuovo comma 7 bis all’art. 217
del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012 chiarisce che il nuovo
comma 2 bis dell’art. 36 della L.P. n. 26/1993 – come
modificato dalla L.P. n . 9/2013 – si applica alle
procedure i cui bandi o lettere di invito sono
pubblicati o spedite successivamente alla data
di entrata in vigore del D.P.P. n. 14-116/Leg/2013,
ovvero successivamente al 28 agosto 2013.
di Esecuzione (art. 21 del D.L. n. 69/2013), che è stata
prorogata al 30.06.2014. Si precisa che la garanzia globale di esecuzione è prevista dal Codice appalti come
obbligatoria per appalti di progettazione esecutiva ed
esecuzione di lavori di ammontare superiore a 75 milioni di euro, nonché facoltativa per gli appalti di sola
esecuzione di lavori di ammontare superiore a 100
milioni di euro.
Da ultimo, si segnala il nuovo comma 3 bis all’art.
82 del Codice appalti (D. Lgs. n. 163/2006), che stabilisce che «il prezzo più basso è determinato al netto
delle spese relative al costo del personale, valutato
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro».
Preme evidenziare che talune delle novità introdotte a livello nazionale non hanno ancora trovato
recepimento nella normativa provinciale. Rimaniamo pertanto in attesa di direttive da parte della Provincia al fine di chiarire le modalità di applicazione
delle disposizioni riportate anche nella nostra Provincia.