L' Artigianato Luglio 2015 | Page 24

associazione  categorie Durc on line dal 1° luglio Con il nuovo sistema del Durc on line, in vigore dal 1° luglio, più regolarità contributiva delle aziende nei confronti di Inps, Inail e – per le imprese del settore edile – delle Casse Edili.  di Marzia Albasini A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 125 di data 1° giugno c.a. del decreto del MLPS, datato 30 gennaio 2015, dal 1° luglio sarà a regime il nuovo sistema del Durc on line (introdotto con l’art. 4 del D.L. n. 34/2014 - c.d. “Jobs Act”), che consentirà a chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima azienda, di verificare, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva delle aziende nei confronti di Inps, Inail e – per le imprese del settore edile – delle Casse Edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L’esito positivo della verifica genererà un documento in formato pdf che andrà a sostituire, a tutti gli effetti, l’attuale modello Durc. La regolarità di cui sopra ha validità di 120 giorni dalla data della relativa acquisizione e sarà utilizzabile in qualsiasi ambito in cui la stessa sia prevista, senza necessità di richiederne una nuova ogni qualvolta. Nel caso in cui un soggetto abilitato chieda una regolarità contributiva per un’azienda per la quale è già stato emesso un Durc ancora in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso copia del documento già generato. Si elencano di seguito i soggetti abilitati a richiedere il nuovo Durc telematico (art. 1): • le stazioni appaltanti (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori); • le amministrazioni pubbliche che devono procedere alla verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi; • gli organismi di attestazione S.O.A.; • l’impresa o il lavoratore autonomo, con riferimento alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa stessa, chiunque vi abbia interesse; • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega del titolare del credito, nel caso di procedure legate alla cessione di crediti certificati. 22 l’Artigianato Anno LXVI  N. 7  Luglio 2015 La verifica della regolarità contributiva riguarderà i pagamenti, dovuti dall’impresa sia con riferimento ai propri dipendenti che con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di collaborazione, scaduti «sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto il termine di presentazione delle relative denunce retributive». Il decreto chiarisce che la regolarità sussiste anche nei seguenti casi: • rateizzazioni concesse/autorizzate (non semplicemente richieste dall’impresa) dagli enti; • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; • crediti oggetto di compensazione, per la quale sia stato verificato il credito; • crediti in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; • crediti in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza; • crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario; • scostamento tra somme dovute e somme versate a ciascun Istituto considerato “non grave”, ossia pari o inferiore a euro 150 (anziché i precedenti euro 100). Qualora venga rilevata, dagli enti preposti, un’irregolarità, sarà inviato, tramite pec, all’interessato l’invito a regolarizzare con l’indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. L’impresa, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito. L’invito a regolarizzarsi impedisce ulteriori richieste di Durc per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione effettuata.