associazione
AUTOTRASPORTATORI
categorie
smissione in tempo utile, o trasmessa in modo inesatto, incompleta o non conforme, può essere sanzionata
fino a 30mila euro.
Note
La notifica è effettiva con la semplice spedizione
via fax del modulo compilato e firmato.
Si consiglia di archiviare con cura il fax inviato con
la relativa conferma di avvenuta ricezione e di fornirne copia agli autisti che saranno presenti in Germania
unitamente a una copia della loro busta paga.
Dagli adempimenti previsti sono esenti i lavoratori autonomi, quindi anche i proprietari del camion o
bus che guidano personalmente il veicolo. A tali titolari d’impresa consigliamo di aver al seguito documentazione che attesti tale situazione, possibilmente
in inglese o tedesco, per affrontare con tranquillità
eventuali controlli su strada.
Atti successivi alla notifica
Successivamente, entro massimo sette giorni dal
termine del viaggio che ha coinvolto la Germania, l’autista deve registrare l’inizio e la fine del tempo di lavoro
sul territorio tedesco e le ore lavorate. Questa documentazione può essere conservata tranquillamente
presso la sede dell’impresa italiana e deve essere sempre
a disposizione della dogana tedesca. In ogni caso, se richiesta, deve essere fornita in lingua tedesca.
Anche la mancanza di tale documentazione può
essere sanzionata fino a 30mila euro.
Di seguito il link al sito delle dogane tedesche dove
assumere ulteriori notizie ad oggi disponibili al momento solo in lingua inglese, oltre che in tedesco:
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreigndomiciled-employers-posting/Minimum-conditionsof-employment/Minimum-pay/minimum-pay_no
de.html
Precisazione importante
La nuova normativa antidumping sociale della
Germania NON SOSTITUISCE MINIMAMENTE
L’USO DELL’ATTESTATO DEL CONDUCENTE. Di
seguito ricordiamo in sintesi la questione dell’attestato del conducente.
L’attestato di conducente certifica che, nel trasporto su strada in virtù di licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese NON comunitario è assunto dal trasportatore conformemente alle leggi e ai
contratti collettivi vigenti. L’esibizione dell’attestato
del conducente è obbligatoria dal 19/03/2003 per tutto il personale NON comunitario impiegato nei trasporti internazionali comunitari.
L’attestato di conducente è nominativo, ed è di
esclusiva proprietà del datore di lavoro ed è redatto in
triplice copia:
1) una copia rimane presso la sede legale dell’impresa, ovvero presso la sede operativa dell’impresa alla
quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è
stabilmente assegnato. Nell’ipotesi di fornitura di
28 l’Artigianato
Anno LXVI
N. 2
Febbraio 2015
ORGANIZZAZIONE EVENTI
Contributi a soggetti organizzatori
di manifestazioni fieristiche
La Giunta Provinciale, con deliberazione nr. 2404
del 29 dicembre 2014, ha notevolmente modificato
la nozione di manifestazione fieristica.
Si prevede infatti, in senso restrittivo rispetto
al passato, che non sono da considerare
manifestazioni fieristiche quelle che presentano
un numero di espositori che esercitano attività
di vendita al dettaglio dei prodotti esposti superiore
al 50% e ciò sul presupposto che le manifestazioni
fieristiche devono avere quale finalità principale
la presentazione e la promozione, mediante
esposizione, di prodotti e servizi e solo in via
secondaria la vendita della merce esposta.
La Giunta Provinciale comunica che, tuttavia, data
l’estrema novità della disposizione sopra citata e per
evitare altri aggravi al comparto fieristico trentino,
essa non si applicherà per le domande di contributo
presentate dal 1° gennaio al 20 dicembre del 2014
e a valere per le manifestazioni fieristiche
da realizzare nel 2015.
lavoro temporaneo, l’attestato rimane presso la sede operativa dell’impresa utilizzatrice che ne ha
fatto richiesta;
2) una copia è consegnata dal datore di lavoro al conducente nominativamente identificato nell’attestato stesso;
3) una copia rimane presso la DTL - Direzione Territoriale del Lavoro che ha rilasciato l’attestato che
è quella territorialmente competente in relazione
alla sede legale del datore di lavoro o alla sede operativa presso la quale il conducente interessato è
stabilmente assegnato o messo a disposizione. Nell’ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo l’ufficio
competente al rilascio dell’attestato è individuato
in relazione alla sede operativa dell’impresa utilizzatrice.
L’attestato del conducente, oltre che in caso di rapporto di lavoro subordinato o somministrazione di lavoro temporaneo, deve essere richiesto anche:
• quando il conducente NON comunitario sia il titolare, legale rappresentante, amministratore o socio
dell’impresa di trasporto;
• quando il conducente NON comunitario sia un collaboratore familiare o associato in \