L' Artigianato Febbraio 2015 | Page 30

associazione AUTOTRASPORTATORI categorie smissione in tempo utile, o trasmessa in modo inesatto, incompleta o non conforme, può essere sanzionata fino a 30mila euro. Note La notifica è effettiva con la semplice spedizione via fax del modulo compilato e firmato. Si consiglia di archiviare con cura il fax inviato con la relativa conferma di avvenuta ricezione e di fornirne copia agli autisti che saranno presenti in Germania unitamente a una copia della loro busta paga. Dagli adempimenti previsti sono esenti i lavoratori autonomi, quindi anche i proprietari del camion o bus che guidano personalmente il veicolo. A tali titolari d’impresa consigliamo di aver al seguito documentazione che attesti tale situazione, possibilmente in inglese o tedesco, per affrontare con tranquillità eventuali controlli su strada. Atti successivi alla notifica Successivamente, entro massimo sette giorni dal termine del viaggio che ha coinvolto la Germania, l’autista deve registrare l’inizio e la fine del tempo di lavoro sul territorio tedesco e le ore lavorate. Questa documentazione può essere conservata tranquillamente presso la sede dell’impresa italiana e deve essere sempre a disposizione della dogana tedesca. In ogni caso, se richiesta, deve essere fornita in lingua tedesca. Anche la mancanza di tale documentazione può essere sanzionata fino a 30mila euro. Di seguito il link al sito delle dogane tedesche dove assumere ulteriori notizie ad oggi disponibili al momento solo in lingua inglese, oltre che in tedesco: http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreigndomiciled-employers-posting/Minimum-conditionsof-employment/Minimum-pay/minimum-pay_no de.html Precisazione importante La nuova normativa antidumping sociale della Germania NON SOSTITUISCE MINIMAMENTE L’USO DELL’ATTESTATO DEL CONDUCENTE. Di seguito ricordiamo in sintesi la questione dell’attestato del conducente. L’attestato di conducente certifica che, nel trasporto su strada in virtù di licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese NON comunitario è assunto dal trasportatore conformemente alle leggi e ai contratti collettivi vigenti. L’esibizione dell’attestato del conducente è obbligatoria dal 19/03/2003 per tutto il personale NON comunitario impiegato nei trasporti internazionali comunitari. L’attestato di conducente è nominativo, ed è di esclusiva proprietà del datore di lavoro ed è redatto in triplice copia: 1) una copia rimane presso la sede legale dell’impresa, ovvero presso la sede operativa dell’impresa alla quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è stabilmente assegnato. Nell’ipotesi di fornitura di 28 l’Artigianato Anno LXVI N. 2 Febbraio 2015 ORGANIZZAZIONE EVENTI Contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche La Giunta Provinciale, con deliberazione nr. 2404 del 29 dicembre 2014, ha notevolmente modificato la nozione di manifestazione fieristica. Si prevede infatti, in senso restrittivo rispetto al passato, che non sono da considerare manifestazioni fieristiche quelle che presentano un numero di espositori che esercitano attività di vendita al dettaglio dei prodotti esposti superiore al 50% e ciò sul presupposto che le manifestazioni fieristiche devono avere quale finalità principale la presentazione e la promozione, mediante esposizione, di prodotti e servizi e solo in via secondaria la vendita della merce esposta. La Giunta Provinciale comunica che, tuttavia, data l’estrema novità della disposizione sopra citata e per evitare altri aggravi al comparto fieristico trentino, essa non si applicherà per le domande di contributo presentate dal 1° gennaio al 20 dicembre del 2014 e a valere per le manifestazioni fieristiche da realizzare nel 2015. lavoro temporaneo, l’attestato rimane presso la sede operativa dell’impresa utilizzatrice che ne ha fatto richiesta; 2) una copia è consegnata dal datore di lavoro al conducente nominativamente identificato nell’attestato stesso; 3) una copia rimane presso la DTL - Direzione Territoriale del Lavoro che ha rilasciato l’attestato che è quella territorialmente competente in relazione alla sede legale del datore di lavoro o alla sede operativa presso la quale il conducente interessato è stabilmente assegnato o messo a disposizione. Nell’ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo l’ufficio competente al rilascio dell’attestato è individuato in relazione alla sede operativa dell’impresa utilizzatrice. L’attestato del conducente, oltre che in caso di rapporto di lavoro subordinato o somministrazione di lavoro temporaneo, deve essere richiesto anche: • quando il conducente NON comunitario sia il titolare, legale rappresentante, amministratore o socio dell’impresa di trasporto; • quando il conducente NON comunitario sia un collaboratore familiare o associato in \