associazione
area appalti
Appalti pubblici:
tutela nei pagamenti
delle forniture
Nel presente articolo ricostruiamo
le importanti novità che riguardano
le forme di tutela riconosciute
dal legislatore in riferimento
ai pagamenti negli appalti pubblici
per i “fornitori” e per i “fornitori
con posa in opera”, che,
collocandosi alla base della filiera
degli appalti, subiscono in maniera
maggioritaria i mancati pagamenti
da parte degli esecutori di lavori
pubblici, divenendo di fatto
i “finanziatori” dell’impresa
appaltatrice principale.
di Marzia Albasini
A
livello nazionale, la norma che introduce
una prima forma di tutela in tema di pagamenti risale allo Statuto delle Imprese (Legge
n. 180/2011) laddove nell’art. 15 viene introdotta
anche per i fornitori con posa in opera la previsione
della cosiddetta “tutela del blocco del S.A.L. (Stato
avanzamento lavori)”, che l’art. 118 Codice Appalti
prevedeva per i soli subappaltatori.
L’art. 118, comma 3 del Codice Appalti stabilisce
infatti, a favore del subappaltatore autorizzato che
non ha ricevuto dall’appaltatore il pagamento delle
proprie prestazioni, una forma di tutela, che consiste
nel blocco del pagamento degli stati di avanzamento
lavori a favore dell’appaltatore. In particolare, gli appaltatori entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione nei
loro confronti, devono trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista, al fine di provare di aver provveduto al pagamento. In caso contrario, la Stazione appaltante sospenderà il successivo
intero S.A.L. a favore dell’appaltatore, fino a quando
non vengono saldate le fatture.
Lo Statuto delle Imprese con l’art. 15 ha esteso tale forma di tutela anche a favore dei fornitori con
posa in opera, stabilendo che l’art. 118 del Codice si
applichi anche «alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni
sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento forniture». A seguito di
tale intervento, anche i fornitori con posa in opera
possono così godere della tutela riconosciuta ai subappaltatori autorizzati.
La Legge di conversione del Decreto del Fare – Legge n. 98/2013, entrata in vigore lo scorso 21 agosto –
è intervenuta sul nuovo art. 15 e ha esteso la tutela
non solo nei confronti del fornitori con posa, ma anche nei confronti dei semplici fornitori.
Tale intervento correttivo ha eliminato la disparità di trattamento tra fornitore semplice e fornitore
con posa in opera, ma ha suscitato le perplessità di
chi ha osservato che, mentre nella fornitura con posa
in opera è presente una stretta correlazione con l’andamento dei lavori, nella fornitura semplice tale correlazione viene meno, ben potendo l’appaltatore fare
acquisti di materiale anche per più cantieri. Con la
conseguenza che, in tali casi, si potrebbe perdere il
nesso funzionale richiesto dalla norma tra il subcontratto con lo stato di avanzamento considerato.
Appare infatti necessario sottolineare che la norma prevede che la fornitura sia legata agli stati di
avanzamento lavori, limitando quindi la tutela alle
sole forniture (o forniture con posa in opera) «le
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento forniture».
Si evidenzia che la norma nazionale appare prevedere un meccanismo automatico di controllo del
deposito delle fatture da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con la conseguenza che le Amministrazioni prima di effettuare qualunque pagamento
degli stati di avanzamenti (S.A.L.) a favore degli appaltatori principali, dovranno chiedere a questi ultimi la trasmissione delle fatture quietanzate, oltre che
dei subappaltatori e dei cottimisti (come dovrebbe
già accadere), anche dei fornitori con posa in opera e
dei semplici fornitori, provvedendo a sospend