L' Artigianato Dicembre 2013 | Page 19

associazione area appalti Appalti pubblici: tutela nei pagamenti delle forniture Nel presente articolo ricostruiamo le importanti novità che riguardano le forme di tutela riconosciute dal legislatore in riferimento ai pagamenti negli appalti pubblici per i “fornitori” e per i “fornitori con posa in opera”, che, collocandosi alla base della filiera degli appalti, subiscono in maniera maggioritaria i mancati pagamenti da parte degli esecutori di lavori pubblici, divenendo di fatto i “finanziatori” dell’impresa appaltatrice principale. di Marzia Albasini A livello nazionale, la norma che introduce una prima forma di tutela in tema di pagamenti risale allo Statuto delle Imprese (Legge n. 180/2011) laddove nell’art. 15 viene introdotta anche per i fornitori con posa in opera la previsione della cosiddetta “tutela del blocco del S.A.L. (Stato avanzamento lavori)”, che l’art. 118 Codice Appalti prevedeva per i soli subappaltatori. L’art. 118, comma 3 del Codice Appalti stabilisce infatti, a favore del subappaltatore autorizzato che non ha ricevuto dall’appaltatore il pagamento delle proprie prestazioni, una forma di tutela, che consiste nel blocco del pagamento degli stati di avanzamento lavori a favore dell’appaltatore. In particolare, gli appaltatori entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione nei loro confronti, devono trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista, al fine di provare di aver provveduto al pagamento. In caso contrario, la Stazione appaltante sospenderà il successivo intero S.A.L. a favore dell’appaltatore, fino a quando non vengono saldate le fatture. Lo Statuto delle Imprese con l’art. 15 ha esteso tale forma di tutela anche a favore dei fornitori con posa in opera, stabilendo che l’art. 118 del Codice si applichi anche «alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento forniture». A seguito di tale intervento, anche i fornitori con posa in opera possono così godere della tutela riconosciuta ai subappaltatori autorizzati. La Legge di conversione del Decreto del Fare – Legge n. 98/2013, entrata in vigore lo scorso 21 agosto – è intervenuta sul nuovo art. 15 e ha esteso la tutela non solo nei confronti del fornitori con posa, ma anche nei confronti dei semplici fornitori. Tale intervento correttivo ha eliminato la disparità di trattamento tra fornitore semplice e fornitore con posa in opera, ma ha suscitato le perplessità di chi ha osservato che, mentre nella fornitura con posa in opera è presente una stretta correlazione con l’andamento dei lavori, nella fornitura semplice tale correlazione viene meno, ben potendo l’appaltatore fare acquisti di materiale anche per più cantieri. Con la conseguenza che, in tali casi, si potrebbe perdere il nesso funzionale richiesto dalla norma tra il subcontratto con lo stato di avanzamento considerato. Appare infatti necessario sottolineare che la norma prevede che la fornitura sia legata agli stati di avanzamento lavori, limitando quindi la tutela alle sole forniture (o forniture con posa in opera) «le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento forniture». Si evidenzia che la norma nazionale appare prevedere un meccanismo automatico di controllo del deposito delle fatture da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con la conseguenza che le Amministrazioni prima di effettuare qualunque pagamento degli stati di avanzamenti (S.A.L.) a favore degli appaltatori principali, dovranno chiedere a questi ultimi la trasmissione delle fatture quietanzate, oltre che dei subappaltatori e dei cottimisti (come dovrebbe già accadere), anche dei fornitori con posa in opera e dei semplici fornitori, provvedendo a sospend