FOCUS 29 |
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condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto ( TISP )”;
• Delibera 08 marzo 2012 n . 84 / 2012 / R / eel “ Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica , con particolare riferimento alla generazione distribuita , per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ”. L ’ incremento della tariffa incentivante ha un effetto positivo sul costo degli impianti fotovoltaici passato in pochi anni da circa 7.000 €/ kWp a circa 3.500 €/ kWp con una riduzione della spesa del 50 % rispetto al 2007 ( nel 2001 il costo era superiore a 10.000 €/ kWp ). Così , nel 2010 , anno che avrebbe dovuto decretare l ’ aggiornamento delle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia , cominciano a circolare le prime voci della fine del Conto Energia . Il risultato di queste discussioni porta il Governo italiano a emanare :
• Decreto-legge 25 gennaio 2010 , n . 3 “ Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori ”;• Decreto-legge 8 luglio 2010 , n . 105 “ Misure urgenti in materia di energia ” convertito con la Legge 13 agosto 2010 , n . 129 che ha prorogato fino al |
30 giugno 2011 il periodo di operatività del Secondo Conto Energia ;
• Decreto 6 agosto 2010 “ Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare ”, noto poi come Terzo Conto Energia , che si applica agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 1 ° gennaio 2011 . Già nelle prime settimane del 2011 , però , emerge che gli obiettivi fissati dal Terzo Conto Energia saranno vanificati dai risultati dell ’ ultimo semestre di applicazione del Secondo Conto Energia . Così , nel mese di marzo sarà pubblicato il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n . 28 “ Attuazione della direttiva 2009 / 28 / CE sulla promozione dell ’ uso dell ’ energia da fonti rinnovabili , recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001 / 77 / CE e 2003 / 30 / CE ”, ovvero il Quarto Conto Energia . Fanno la loro comparsa le nuove tariffe incentivanti , la suddivisione degli impianti fotovoltaici in piccoli e grandi impianti , l ’ introduzione dell ’ obbligo di iscrizione al registro per i grandi impianti , i nuovi limiti di costo ed obiettivi indicativi di potenza . Le tariffe si applicano agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data
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successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016 . Il Quinto e ultimo Conto Energia entrerà in vigore il 27 agosto 2012 e cesserà di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l ’ anno ovvero dal 6 luglio 2013 . Fra le novità introdotte dal Quinto Conto Energia troviamo le tariffe incentivanti definite con due diversi criteri secondo la potenza nominale dell ’ impianto fotovoltaico :
• Per gli impianti di potenza nominale inferiore a 1 MW , il GSE eroga una tariffa onnicomprensiva calcolata in base all ’ energia elettrica immessa in rete . Le tariffe diminuiscono al crescere della potenza dell ’ impianto e variano anche in base al tipo di installazione .• Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW , il GSE eroga la differenza , se positiva , fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario della corrente , mentre l ’ energia prodotta dagli impianti resta al produttore ( prevista una tariffa premio sull ’ energia autoconsumata ). Sulla quota dell ’ energia prodotta ( produzione netta ) consumata in sito è attribuito un premio definito “ Tariffa premio sull ’ energia consumata
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in sito ”. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull ’ energia consumata in sito sono incrementate con i premi , cumulabili tra loro , per l ’ installazione di impianti i cui componenti principali sono realizzati unicamente all ’ interno di un Paese che risulti membro dell ’ UE / SEE e per la sostituzione di una copertura contenente eternit o amianto . La fine dell ’ incentivazione dell ’ installazione degli impianti fotovoltaici è collegata al raggiungimento della grid parity ( il costo dell ’ energia elettrica prodotta con impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili ha lo stesso valore dell ’ energia prodotta con i combustibili fossili ), ma non ha significato la conclusione degli incentivi pubblici . Nel 2012 , infatti , è stato pubblicato il decreto 6 luglio 2012 “ Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche ” che definiva un nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche ovvero per la produzione di energia da fonte idroelettrica , geotermica , eolica , biomasse e biogas . Seguirà il decreto 23 giugno 2016 “ Incentivazione dell ’ energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico ” e il decreto 4 luglio 2019 “ Incentivazione dell ’ energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore , solari fotovoltaici , idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione ”. Secondo quanto riporta il GSE – Gestore Servizi Energetici ( www . gse . it ) il decreto 4 luglio 2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia , alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento :
• Gruppo A : comprende gli impianti eolici “ on-shore ” di |