Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Lug/Ago 2024 | Page 56

QUANDO IL CONTRATTO DI APPALTO CONTIENE RIFERIMENTO AD UN PROGETTO , L ’ OPERA COMMISSIONATA DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE ESEGUITA DALL ’ APPALTATORE IN CONFORMITÀ AL MEDESIMO ED A REGOLA D ’ ARTE . QUESTO NON OPERA PERÒ UNA “ DEGRADAZIONE ” DEL RUOLO DELL ’ APPALTATORE A MERO ESECUTORE

56 NORME E LEGGI I TRIBUNALE

QUANDO IL CONTRATTO DI APPALTO CONTIENE RIFERIMENTO AD UN PROGETTO , L ’ OPERA COMMISSIONATA DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE ESEGUITA DALL ’ APPALTATORE IN CONFORMITÀ AL MEDESIMO ED A REGOLA D ’ ARTE . QUESTO NON OPERA PERÒ UNA “ DEGRADAZIONE ” DEL RUOLO DELL ’ APPALTATORE A MERO ESECUTORE
comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l ’ opera a regola d ’ arte . In caso contrario , l ’ appaltatore sarà comunque responsabile , anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni . Ovviamente tale obbligo attiene la parte di lavoro affidatogli , con riferimento alla quale l ’ installatore è tenuto a controllare , nei limiti delle sue cognizioni , la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e , ove queste siano palesemente errate , potrà andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli , questa volta effettivamente quale “ nudus minister ”, su specifica richiesta del committente ed a rischio di quest ’ ultimo . Evidentemente l ’ onere della prova di quanto sopra ricade sull ’ appaltatore , il quale in mancanza di tali evidenze sarà tenuto all ’ intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell ’ opera a titolo di responsabilità contrattuale , senza poter invocare il concorso di colpa del progettista . Si comprende agevolmente che , alla luce di quanto sopra , ogni valutazione dovrà previamente accertare in quali limiti l ’ appaltatore fosse obbligato a controllare la bontà del progetto fatto predisporre dalla committente , tenendo conto della specifica organizzazione propria dell ’ appaltatore stesso e delle cognizioni tecniche esigibili da quel determinato installatore secondo il criterio della diligenza qualificata gravante sul medesimo ai sensi dell ’ art . 1176 , comma 2 , c . c .
La massima
Possiamo anche in questo caso trarre una massima utile per orientarsi in situazioni ove il progetto sia fornito all ’ installatore direttamente dal committente , proponendola sulla scorta della giurisprudenza di Cassazione in questi termini : “ L ’ appaltatore che , nella realizzazione dell ’ opera , si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell ’ opera stessa , valutandone la condotta secondo il parametro di cui all ’ art . 1176 , comma 2 , del codice civile . In particolare , l ’ appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l ’ opera a regola d ’ arte , con la conseguenza che , in caso contrario , egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni ” Un principio questo che sottolinea in modo definitivo la rilevanza del ruolo dell ’ appaltatore , cui viene riconosciuta specifica competenza – e pertanto anche la conseguente responsabilità .
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato alla sentenza n . 31273 / 2022 del 24 ottobre 2022 della Corte di Cassazione Sez . 2 Civile . www . nt24 . it