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( appaltatore ) realizza un ’ opera o servizio , riservandosi l ’ organizzazione delle attività , dietro pagamento della somma convenuta da parte del committente . Ovviamente una simile definizione può includere in sé stessa una miriade di ipotesi differenti tra loro , essendo dettata per la generalità delle situazioni . Ma ad una lettura più attenta , l ’ interprete potrà notare un aspetto fondamentale : dal dettato normativo non emergono indicazioni evidenti in merito al ruolo che l ’ appaltatore deve rivestire con riferimento alla progettazione dell ’ opera . Dovrà occuparsene direttamente ? O si potrà ricorrere ad un progettista esterno ? Ed in quest ’ ultimo caso , quali saranno le responsabilità dell ’ appaltatore , specialmente laddove il progetto fosse fornito dal committente ? Domande che è lecito ( ed opportuno ) porsi specialmente in sede di stipula del contratto , anche al fine di evitare di dovere fronteggiare responsabilità non previste , come accadde in …
Il caso del progetto anomalo
Tizio , dovendo svolgere una serie di interventi presso i locali della propria impresa , commissionava allo Studio Caio & C la progettazione dei relativi lavori di installazione . Una volta ottenuto il progetto , Tizio procedeva ad incaricare la Ditta Sempronio della realizzazione dell ’ opera , specificando espressamente che l ’ appaltatore avrebbe dovuto attenersi al progetto fornito da Caio & C . In particolare , il contratto puntualizzava come l ’ appaltatore dovesse procedere all ’ esecuzione dei lavori nel rispetto delle caratteristiche tecniche , delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel Progetto esecutivo e illustrate
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nella documentazione di sviluppo predisposta dallo Studio di progettazione , attenendosi al computo metrico ed alle tavole degli impianti per come forniti . Sempronio avviava i lavori secondo quanto contrattualmente stabilito , tuttavia alla consegna dell ’ opera si doveva rilevare che la stessa mostrava difetti palesi imputabili in primis al progetto fornito . L ’ appaltatore , pur messo di fronte alle rimostranze di Tizio , procedeva comunque a chiedere il pagamento delle somme convenute per l ’ intera opera , in quanto riteneva di responsabilità esclusiva del progettista ogni eventuale vizio dell ’ opera finale senza che questo potesse incidere sulla propria posizione . A fronte di tale posizione , tuttavia , il committente si rifiutava di procedere al pagamento in quanto l ’ appaltatore avrebbe a suo dire dovuto rilevare il difetto del progetto e pertanto segnalarlo in corso d ’ opera .
Di chi è la colpa ?
La posizione dell ’ appaltatore nel caso in oggetto appare fondarsi sull ’ espresso obbligo contrattuale assunto con il committente di dovere seguire pedissequamente il progetto fornito dallo Studio di progettazione , senza facoltà di autonome valutazioni o decisioni . Viceversa , il committente ritiene che mediante il conferimento dell ’ incarico contrattuale l ’ appaltatore non possa essere considerato quale “ nudus minister ” nell ’ esecuzione dell ’ appalto , dovendo comunque questo osservare specifiche disposizioni anche normative in termini di conformità tecnica e giuridica degli impianti , anche indipendentemente da eventuali omissioni od errori contenuti nella documentazione di progetto . Ma chi dei due avrà regione ?
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L ’ appaltatore è solo un “ nudus minister ”? La risposta è negativa
Per trovare una soluzione in termini generali di diritto al quesito sopra esposto , è opportuno rifarsi alla recente giurisprudenza di legittimità che si è occupata della relazione giuridica nello schema progettista – committente - appaltatore . Il punto focale della ricostruzione sembra doversi individuare nell ’ attribuzione di una responsabilità dell ’ installatore relativamente ai vizi di funzionamento dell ’ impianto realizzato , in presenza di errori progettuali imputabili al progettista ( e pertanto di cui il committente si dovrà fare autonomamente carico ). Su questo tema la giurisprudenza di Cassazione ha enucleato alcuni principi fondamentali da ritenersi ormai consolidati . Innanzitutto , vale notare che nel contratto di appalto la legge non dispone espressamente a carico di quale delle parti gravi l ’ obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione ( in effetti non indica neppure il progetto medesimo come indispensabile ). Del resto , ai sensi di legge non è necessario neppure che l ’ opera sia definita nei minuti particolari , essendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali . In altri termini , il ruolo del progetto
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con riferimento al contratto d ’ appalto ( privato ) è rimesso alla libera negoziazione tra le parti – salve ovviamente indicazioni di legge relative ad ambiti specifici . In ogni caso , quando il contratto di appalto contiene riferimento ad un progetto e descrive esattamente l ’ oggetto sulla base criteri tecnici , l ’ opera commissionata dovrà necessariamente essere eseguita dall ’ appaltatore in conformità al medesimo ed a regola d ’ arte ( tanto è vero che il Codice Civile inibisce all ’ appaltatore di apportare variazioni del progetto che non siano autorizzate da parte del committente ). La clausola mediante la quale l ’ appaltatore deve procedere all ’ esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto fornito dal committente risulta pertanto in linea con la disciplina civilistica tipica del contratto d ’ appalto . Tuttavia , questo fatto di per sé stesso non opera una “ degradazione ” del ruolo dell ’ appaltatore a mero esecutore ( il “ nudus minister ”) e questo sulla scorta del fatto che l ’ appaltatore nella realizzazione dell ’ opera , se da un lato si deve attenere alle previsioni del progetto fornito dal committente , dall ’ altro non può spogliarsi tout court dei propri obblighi di diligenza professionale secondo il criterio dettato dall ’ art . 1176 , comma 2 , c . c . Di conseguenza , l ’ appaltatore dovrà |