Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Lug/Ago 2024 | Page 51

TRANSIZIONE ELETTRICA 51 previsto . Ai fini dell ’ utilizzo del credito , l ’ impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all ’ avanzamento dell ’ investimento ammesso all ’ agevolazione , secondo modalità definite con il decreto di cui al comma
17 . In base a tali comunicazioni è determinato l ’ importo del credito d ’ imposta utilizzabile , nel limite massimo di quello prenotato . L ’ impresa comunica il completamento dell ’ investimento e tale comunicazione
TRANSIZIONE 5.0 IN SINTESI
INTERVENTI AGEVOLABILI
• Progetti di innovazione avviati dal 1 ° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 .
• Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all ’ esercizio d ’ impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 , n . 232 .
• Investimenti che conseguono una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 % o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall ’ investimento non inferiore al 5 %.
• Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all ’ esercizio d ’ impresa finalizzati all ’ autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all ’ autoconsumo ( escluse le biomasse ), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell ’ energia prodotta .
• Spese in attività di formazione finalizzate all ’ acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi .
IMPRESE ESCLUSE
• Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria , fallimento , liquidazione coatta amministrativa , concordato preventivo senza continuità aziendale , o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942 , n . 267 , dal codice della crisi d ’ impresa e dell ’ insolvenza , di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n . 14 , o da altre leggi speciali , o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni .
• Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n . 231 . Per le imprese ammesse al credito d ’ imposta , la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori .
LE PROCEDURE
• Il credito d ’ imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell ’ articolo 17 del D . Lgs . 30 aprile 2019 , n . 63 , ovvero ceduto a terzi .
• L ’ ammontare del credito d ’ imposta è variabile in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguita .
• I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche se l ’ ultimo investimento è effettuato entro il 30 aprile 2025 , a condizione che entro il 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 % del costo di acquisizione . deve essere corredata , a pena di decadenza , dalla certificazione di cui al comma 11 , lettera b ). Il GSE trasmette all ’ Agenzia delle Entrate , con modalità telematiche definite d ’ intesa , l ’ e- lenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l ’ ammontare del relativo credito d ’ imposta utilizzabile in compensazione , ai sensi dell ’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 . Per le piccole e medie imprese , le spese sostenute per adempiere all ’ obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d ’ imposta per un importo non superiore a 10.000 euro , fermo restando il limite massimo di cui al comma 7 . Se i beni agevolati sono ceduti a terzi , destinati a finalità estranee all ’ esercizio dell ’ impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all ’ agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto , nonché in caso di mancato esercizio dell ’ opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di completamento degli investimenti , il credito d ’ imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall ’ originaria base di calcolo il relativo costo . Il maggior credito d ’ imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell ’ imposta sui redditi dovuta per il periodo d ’ imposta in cui si verificano le suddette ipotesi , senza applicazione di sanzioni e interessi . Si applicano , in quanto compatibili , le disposizioni dell ’ articolo 1 , commi 35 e 36 , della Legge 27 dicembre 2017 , n . 205 , in materia di investimenti sostitutivi . Il credito d ’ imposta è soggetto a specifica disciplina e adempimenti . Si consiglia di consultare un professionista per verificare se l ’ impresa ha i requisiti per fruirne e per la corretta compilazione delle domande . Al momento della pubblicazione del presente articolo non sono ancora stati pubblicati i regolamenti attuativi , ai quali si fa rimando per l ’ applicazione dei meccanismi . La pubblicazione dei testi definitivi è prevista per la fine dell ’ estate .
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