Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Giugno 2024 | Page 74

74 NORMATIVA I IMPIANTI ELETTRICI IN CONDOMINIO

La verifica degli impianti contro i fulmini In taluni casi particolari dove l ’ altezza del condominio , l ’ affollamento e le attività in esso comprese lo richiedono , può essere opportuno ricorrere all ’ installazione di un impianto di protezione contro i fulmini . Alla conclusione della necessità di installare un tale sistema si arriva a seguito di una valutazione del rischio condotta secondo le Norme CEI EN 62305 / 2 , mentre le caratteristiche che devono avere gli impianti sono definiti dalle seguenti : - Norma CEI EN 62305-3 , per gli LPS esterni , ossia gli impianti parafulmine comprensivi di captatore , calate e dispersore ;
- Norma CEI EN 62305-4 , per gli LPS interni che comprendono collegamenti equipotenziali e scaricatori di sovratensione . Nel rimandare per gli approfondimenti sulla corrente da fulmine , sulla valutazione del rischio e sui modi di protezione alle pubblicazioni specifiche , si vuole ricordare che nel caso che il condominio in oggetto ricada nel campo di applicazione del DLgs 81 / 08 , scattano gli obblighi del D . P . R . 462 / 01 per quello che riguarda la verifica degli impianti di protezione contro i fulmini . Si ricorda ancora che l ’ installazione e la manutenzione di detti impianti ricade nel campo di applicazione anche del decreto 37 / 08
con tutto quello che ne consegue . Verifiche ispettive volontarie ; stato dell ’ arte e opportunità Si è trattato fino ad ora delle verifiche ispettive cogenti per le quali l ’ amministratore deve provvedere autonomamente informando l ’ assemblea ma senza essere vincolato all ’ ottenimento di una qualche delibera favorevole . Negli ultimi anni è invalsa la prassi , ispirata un po ’ forzosamente da una circolare dell ’ allora Ministero delle Attività Produttive , di estendere la verifica ai sensi del D . P . R . 462 / 01 anche ai condomini sprovvisti di lavoratore dipendente . Tali prassi , che in ogni caso rappresenta una lodevole premura ulteriore da parte dell ’ amministratore rispetto ai suoi obblighi di legge , rientra tra le attività volontarie , che quindi necessitano per poter essere effettuate legittimamente di una delibera favorevole , ovvero di una ratifica , da parte dell ’ assemblea . In quanto volontaria tale verifica non necessita di una comunicazione di messa in esercizio a enti pubblici ( INAIL , ASL / ARPA ), né della trasmissione del verbale all ’ ufficio della ASL competente per la vigilanza in caso di esito negativo e non è neppure legata ad una periodicità . Sulla sua opportunità è però forse necessario fare qualche riflessione , analizzandone i contenuti dal punto di vista tecnico .
Come è stato ampiamente descritto in precedenza , la verifica ai sensi del D . P . R . 462 / 01 è in buona sostanza la verifica che l ’ impianto elettrico in un ambiente di lavoro sia protetto contro i contatti indiretti , ossia rappresenta un sottoinsieme delle verifiche dell ’ impianto elettrico previsto dalla parte sesta della Norma CEI 64-8 . Si ricorda che dette verifiche periodiche devono essere eseguite , per rispettare la norma tecnica , da chi è incaricato della manutenzione , e sono necessarie ( queste si !) ai sensi dell ’ articolo 8 comma 2 del decreto 37 / 08 . Quindi potrebbe essere uno spunto di miglioramento per quegli amministratori che vogliano essere sicuri che la ditta incaricata della manutenzione svolga i suoi compiti in modo corretto , affidare in via volontaria una verifica ispettiva a un soggetto terzo indipendente che comprenda però tutti i punti ( o quantomeno i più significativi ) previsti dal già citato capitolo 6.2 della Norma CEI 64-8 / 6 . La finalità di questa verifica dovrebbe essere quella di garantire la sicurezza delle persone contro i rischi di shock elettrico e quelli derivanti dagli effetti termici , inclusi i rischi di incendio e di esplosione ; inoltre dovrebbe accertare che l ’ impianto non è danneggiato o deteriorato in maniera tale da compromettere la sicurezza delle persone e identificare eventuali deviazioni o scostamenti dalle prescrizioni normative . Da un punto di vista sostanziale la verifica dovrebbe comprendere l ’ e- same della documentazione , tutte le operazioni costituenti l ’ esame a vista della verifica iniziale ( si veda il capitolo 61.2 della Norma CEI 64-8 ) e almeno le seguenti prove strumentali ( isolamento , continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali , funzionamento dei dispositivi differenziali ). Tale proposta , giova ricordarlo , deve essere approvata dall ’ assemblea condominiale .
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