Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Giugno 2024 | Page 54

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FOCUS

Sostituzione interruttori differenziali e RESPONSABILITÀ

A seguito di controlli manutentivi periodici risulta necessario sostituire molti interruttori differenziali . Di chi è la responsabilità se successivamente ne deriva un danno a persone per mancato intervento ? 1 ) della committenza ; il manutentore ha solo l ’ obbligo di comunicazione 1 / 2 PEC dei risultati ; 2 ) del manutentore ; deve distaccare obbligatoriamente i circuiti pericolosi anche se avvisata la committenza 1 / 2 PEC ; 3 ) del manutentore ; la committenza avvista 1 / 2 PEC non autorizza gli interventi e il manutentore lascia gli impianti attivi . Cosa dice la legislazione in merito ?
Nel caso , come sembra rappresentato nel quesito , di un luogo di lavoro la responsabilità è sempre del datore di lavoro . Questo alla luce di quanto indicato , oltre nell ’ art . 2087 del Codice civile , nei seguenti dispositivi di legge : Decreto 22 gennaio 2008 , n . 37 Art . 8 . Obblighi del committente o del proprietario Il proprietario dell ’ impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia , tenendo conto delle istruzioni per l ’ uso e la manutenzione predisposte dall ’ impresa installatrice dell ’ impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate . Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici , per le parti dell ’ impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite . Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n . 81 Art . 15 . Misure generali di tutela Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono : z ) la regolare manutenzione di ambienti , attrezzature , impianti , con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti Art . 64 . Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro provvede affinché : e ) gli impianti e i dispositivi di sicurezza , destinati alla prevenzione o all ’ eliminazione dei pericoli , vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento . Art . 80 . Obblighi del datore di lavoro 3-bis . Il datore di lavoro prende , altresì , le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti , delle indicazioni contenute nei manuali d ’ uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche . Art . 86 . Verifiche e controlli Ferme restando le disposizioni del d . P . R . 22 ottobre 2001 , n . 462 , in materia di verifiche periodiche , il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza . L ’ esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell ’ autorità di vigilanza .
Il manutentore ha l ’ obbligo tecnico e giuridico di segnalare formalmente le anomalie e il non funzionamento dei dispositivi di sicurezza ( vedi interruttori differenziali ) al datore di lavoro e qualora ravvisasse condizioni di immediato pericolo per persone e cose , rendere inattivi gli impianti e provvedere alla loro messa in sicurezza avvisando il datore di lavoro . Quest ’ ultimo in ogni caso è l ’ unico responsabile delle mancate azioni di manutenzione e di sostituzione di parti d ’ impianto pericolose o di dispositivi di sicurezza non funzionanti . Nel caso di incidente possono essere applicate sia le norme del Codice civile sia quelle del Codice penale ( artt .. 437,451,589,590 ) a cario del datore di lavoro .

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA degli impianti ante DM 37 / 08

Buongiorno , illustro una situazione particolare inerente a una attività commerciale soggetta a prevenzione incendi . L ’ attività è priva di documentazione , impianto elettrico ante DM 37 / 08 eseguito correttamente . L ’ attuale proprietario però ha comprato l ’ immobile nel 2018 . Ciò detto , risaputo che post DM 37 / 08 non può essere rilasciata la DI . RI ., faccio presente che il tecnico incaricato della pratica
PI , ha elaborato un progetto per nuovo impianto e non realizzato , non si sa se il proprietario sia stato informato . Come uscirne ?
Ai fini del rilascio della Dichiarazione di rispondenza degli impianti antecedenti l ’ entrata in vigore del DM 37 / 08 ai sensi dell ’ art . 7 comma 6 la discriminante è la data di costruzione degli impianti che deve essere antecedente il 27 marzo 2008 . Da quanto riferito , la stessa può essere rilasciata , se ne sussistono le condizioni , da professionista abilitato in quanto la data di acquisto dell ’ immobile non è significativa ai fini della stessa . Alternativa è la realizzazione di un nuovo impianto o l ’ a- deguamento dell ’ esistente a seguito della redazione di un progetto a firma di professionista abilitato ai sensi del DM 37 / 08 . www . nt24 . it