Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Aprile 2024 | Page 62

62 TRANSIZIONE ELETTRICA I RINNOVABILI

za a due vie , per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile , alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D . lgs . n . 199 / 2021 ( articoli 6 e 7 ). A tale fine , integra con un nuovo articolo 7-bis il citato decreto legislativo . 1 . Al decreto legislativo 8 novembre 2021 , n . 199 , dopo l ’ articolo 7 è inserito il seguente : “ Art . 7-bis ( Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ). - 1 . Con uno o più decreti del Ministro dell ’ ambiente e della sicurezza energetica , sentite l ’ ARERA e la Conferenza unificata di cui all ’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n . 281 , sono definite le modalità per l ’ istituzione di un meccanismo , alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto , finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili , nel rispetto dei seguenti criteri : a ) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti
rinnovabili ; b ) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h ); c ) i contratti di cui alla lettera b ) sono caratterizzati dai seguenti elementi : 1 ) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell ’ energia elettrica nei mercati a pronti ;
2 ) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h ); 3 ) è previsto l ’ obbligo , a carico dell ’ operatore , di versare al GSE il differenziale , se positivo , tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio ; 4 ) è previsto il diritto dell ’ o- peratore a ricevere dal GSE il differenziale , se negativo , tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio ; 5 ) è prevista l ’ individuazione , in funzione delle esigenze del sistema elettrico , di uno o più profili contrattuali standard . La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3 ) e 4 ) in relazione a ciascun periodo rilevante dell ’ anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito , comunque non superiore a 1 ; 6 ) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l ’ inizio del periodo di efficacia degli obblighi
e dei diritti di cui ai numeri 3 ) e 4 ) è definito convenzionalmente , anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell ’ obbligo di cui alla lettera d ); d ) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b ) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete , su base annua , un quantitativo minimo di energia elettrica , pari a una quota percentuale dell ’ energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard , prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e ). Ai fini dell ’ assolvimento dell ’ obbligo di cui alla presente lettera , l ’ o- peratore è tenuto a consegnare al GSE , per il relativo annullamento , un numero di certificati corrispondente all ’ obbligo medesimo , rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e ); e ) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell ’ e- nergia immessa in rete dagli impianti iscritti nell ’ albo di cui alla
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