legislativo 29 dicembre 2003 , n . 387 , anche per periodi non inferiori a cinque anni , a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell ’ energia elettrica immessa in rete .
Ritiro dedicato Come noto , con il meccanismo del ritiro dedicato , il GSE ritira l ’ energia elettrica prodotta e non autoconsumata , pagandola un prezzo stabilito ( poco ). L ’ articolo 4-ter , per ulteriore semplificazione , per impianti con potenza fino a 20 kW , il GSE erogherà il corrispettivo ogni sei mesi . Inoltre l ’ ARERA definirà , su proposta del GSE , le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato anche per periodi non inferiori a cinque anni , su base volontaria , per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio . 5 . Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell ’ erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell ’ energia elettrica di cui all ’ articolo 13 , commi 3 e 4 , del decreto legislativo 29 dicembre 2003 , n . 387 , agli impianti con potenza non superiore a 20 kW , a decorrere dall ’ anno 2024 , il GSE eroga corrispettivi su base semestrale , determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall ’ ARERA , su proposta del GSE , differenziati per tecnologia , fonte di alimentazione e
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data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti . 6 . Con propri provvedimenti , da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , l ’ ARERA definisce , su proposta del GSE , le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all ’ articolo 13 , commi 3 e 4 , del decreto legislativo 29 dicembre 2003 , n . 387 , anche per periodi non inferiori a cinque anni , su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio .
Impianti FV e aree agricole Viene agevolata , in via prioritaria , la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto , separatamente misurabili , sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata , con incremento della potenza complessiva . Viene cancellata la norma che consentiva l ’ accesso ai meccanismi di asta al ribasso per i soli impianti realizzati su aree non utilizzate , individuate dalle regioni come aree idonee . 3 . Al decreto legislativo 8 novembre 2021 , n . 199 , sono
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apportate le seguenti modificazioni : a ) all ’ articolo 5 , comma 5 , dopo la lettera e ) è inserita la seguente : “ e-bis ) è agevolata , in via prioritaria , la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto , separatamente misurabili , sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata , con incremento della potenza complessiva ”; b ) all ’ articolo 6 , comma 1 , la lettera l ) è abrogata ; c ) all ’ articolo 42 , dopo il comma 18 è aggiunto il seguente : “ 18-bis . Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose , le disposizioni di cui all ’ articolo 43 , comma 1 , si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell ’ ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019 , fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento ”.
Abolizione del PUN Il Decreto fissa i criteri per il superamento del prezzo unico nazionale ( PUN ). Dal primo gennaio 2025 si applicheranno i prezzi zonali definiti in base al mercato dell ’ ingrosso dell ’ energia elettrica . La fase di transizione verrà
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gestita in conformità ai prezzi definiti allo scopo dal GME ( Gestore dei Mercati Energetici ). 4-ter . All ’ articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021 , n . 210 , sono apportate le seguenti modificazioni : a ) il comma 1 è sostituito dal seguente : 1 . Con decreto del Ministro dell ’ ambiente e della sicurezza energetica , sentita l ’ ARERA , sono stabiliti le condizioni e i criteri per l ’ applicazione ai clienti finali , a decorrere dal 1 ° gennaio 2025 , di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all ’ ingrosso dell ’ energia elettrica . Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione , da parte dell ’ ARE- RA , di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali , che tenga conto del contributo alla flessibilità e all ’ efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato , a compensazione dell ’ eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale ”; b ) il comma 2 è abrogato
Un ’ alternativa al DLgs FER 199 / 2021 L ’ articolo 4-septies , inserito in sede parlamentare , prevede l ’ introduzione di un meccanismo di sostegno , basato sulla stipula di contratti per differen-
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