Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Aprile 2024 | Page 37

FOCUS 37
stanza dal volume del materiale combustibile oltre la quale le temperature superficiali , gli archi e le scintille , che possono prodursi nel funzionamento ordinario e in situazione di guasto , non possono più innescare l ’ accensione del materiale combustibile stesso . In prima approssimazione , in mancanza di altri elementi di valutazione ( caratteristiche del materiale infiammabile o combustibile , del comportamento in caso di guasto dei componenti elettrici ), la norma prescrive le seguenti distanze minime :
• 1,5 m in orizzontale , in tutte le direzioni e comunque non oltre le pareti che delimitano il locale e relative aperture provviste di serramenti ;
• 1,5 m in verticale , verso il basso e comunque non sotto il pavimento ;
• 3 m in verticale , verso l ’ alto e comunque non sopra del soffitto .
Nel caso di condutture installate
in fascio per le quali la propagazione dell ’ incendio è impedita dai requisiti dei cavi stessi , la distanza minima dal combustibile è 4 m nella direzione di provenienza della conduttura . Secondo quanto indica l ’ articolo 422.7 , negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio devono essere adottati provvedimenti contro il pericolo di “ guasto serie ” mediante :
• L ’ installazione di dispositivi in grado di rilevare gli effetti di un guasto serie ( temperatura e / o luce ), attivare un allarme ed eventualmente un intervento di protezione in modo automatico o manuale quali ad esempio , sonde di temperatura , rivelatori ottici , rivelatori di fiamma , rivelatori di fumo , rivelatori termici ;
• Procedure di verifiche e manutenzione periodiche programmate .
Nei circuiti a corrente alternata , l ’ utilizzo di dispositivi di rilevazione di guasti d ’ arco
( AFDD ) costituisce una misura adeguata per la protezione dai guasti arco serie . La Sezione , infine , prescrive un intervallo di tempo massimo tra le verifiche periodiche non superiore a 2 anni per l ’ impianto elettrico e di 6 mesi per i circuiti di alimentazione servizi di sicurezza .
Obbligo di progetto e prescrizioni del Decreto 37 / 08
Come noto , il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 , n . 37 “ Regolamento concernente l ’ attuazione dell ’ articolo 11-quaterdecies , comma 13 , lettera a ) della legge n . 248 del 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all ’ interno degli edifici ” disciplina l ’ installazione degli impianti posti al servizio degli edifici , indipendentemente dalla destinazione d ’ uso , collocati all ’ interno degli stessi o delle relative pertinenze
( articolo 1 ). Nel caso di installazione , trasformazione e ampliamento di impianti elettrici relativi a unità immobiliari per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio , è richiesta la redazione di un progetto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste . Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione , in particolare , i progetti devono contenere la tipologia e le caratteristiche dei materiali , nonché i componenti da utilizzare e le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare , nel rispetto della normativa tecnica vigente . La progettazione è richiesta anche per gli impianti di protezione antincendio ( impianti di alimentazione di idranti , impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas , di fumo e d ’ incendio ) se sono inseriti in un ’ attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e , comunque , quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10 . L ’ installazione degli impianti deve essere eseguita da imprese abilitate ai sensi dell ’ articolo 2 del decreto . In particolare , l ’ imprenditore individuale , il legale rappresentante o il responsabile tecnico devono possedere , in alternativa , uno dei requisiti professionali previsti all ’ articolo 4 : a ) Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta ; a-bis ) Diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
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