IL GIORNALE DEL VOLONTARIO IL GIORNALINO DEL VOLANTARIO N.2 Gennaio/Febbraio/ | страница 3
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Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile
IL GIORNALE DEL VOLONTARIO
Il nuovo codice del consumo
L’uomo medio non vuole essere libero. Vuole essere sicuro.
(Henry Louis Mencken)
Il 22 luglio del 2005, il Consiglio dei
Ministri, ha varato il Codice del
consumo, dopo un lungo ma serrato
iter costellato da proroghe.
Il Codice entra in vigore il 23 Ottobre
2005 e rappresenta il testo
fondamentale di riferimento in
materia di tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti.
Per la prima volta, il Codice fa
assumere un autonomo rilievo al
diritto dei consumatori.
Il Codice riunisce, coordina e
semplifica le disposizioni normative
incentrate intorno alla figura del
consumatore, come cittadino conscio
dei propri diritti e doveri; è orientato
a favorire l’informazione del
consumatore, a tutelarlo nella fase di
raccolta delle informazioni, ad
assicurare la correttezza dei processi
negoziali e delle forme contrattuali
da cui discendono le decisioni di
acquisto. Vengono, inoltre, definiti in
modo chiaro i diritti e gli interessi
individuali e collettivi.
Il testo si compone di 146 articoli ed è
finalizzato alla semplificazione delle
normative e dedica particolare
attenzione all’educazione del
consumatore per favorirne la
consapevolezza dei propri diritti.
Seguendo il discorso del ministro
Scajola che afferma: “con il Codice il
consumatore è messo nella condizione di
tutelarsi e di essere tutelato. Anche le
imprese troveranno nel codice articoli di
riferimento adeguati alla corretta
i n f o r m a z i o n e s u l m er c a t o , a l l a
trasparenza e al miglioramento della
concorrenza”. Si può ben dire, quindi,
che il Codice agisca su tre livelli:
1—A difesa della posizione giuridica
del consumatore sia sul piano
individuale che collettivo;migliora le
regole sula correttezza delle pratiche
commerciali e sull’accesso alla
giustizia.
2—Migliorare la concorrenza, la
trasparenza e l’informazione sul
mercato favorendo una migliore
qualità dei prodotti e dei servizi.
3—Conseguire un incremento del
degrado di fiducia dei consumatori
nel funzionamento del mercato,
avendo cosi, un crescita degli scambi
LA TUTELA DEL CONSUMATORETURISTA
Il diffondersi del fenomeno del
turismo organizzato e la diffusione
dei viaggi e delle vacanze “tutto
compreso” propone, sempre più
frequentemente, problematiche
inerenti i rapporti tra operatori
turistici ed i consumatori turistici.
Con la diffusione della nuova
formula di viaggio “tutto compreso”
l’attenzione si rivolge subito alla
nascente figura del “consumatoreturista” che, per soddisfare le sue
esigenze si affida ad imprese che non
conosce; questa situazione lo pone in
una condizione di sostanziale
debolezza rispetto alla controparte
professionale.
In realtà la prima risposta alle
esigenze di tutela del consumatore
turista, non proviene dalla Comunità
europea, ma bensì da quella
internazionale; infatti nel 1970 viene
approvata a Bruxelles la
Convenzione internazionale relativa
ai contratti di viaggio
Il primo atto, da cui emerse
l’importanza sociale che il turismo
stava assumendo a livello
comunitario, è dato dalla Risoluzione
del Parlamento europeo del 16
Dicembre 1983: in base a questo
documento, la Commissione e il
Consiglio risultano essere invitati a
intraprendere un’azione di
“promozione del turismo in base a
misure comunitarie assunte nel
quadro di una politica globale della
Comunità Europea”.
Una prima disciplina mirata avviene
con la direttiva del Consiglio del 13
Giugno 1990, n° 90/134 CEE; gli
scopi di questa direttiva voltano a
voler realizzare uniformità di norme
in materia di servizi tutto compreso,
consentendo in tal modo agli
Si riconosce, inoltre ,il ruolo che il
turismo svolge nell’economia degli
stati membri,e,di conseguenza