IL GIORNALE DEL VOLONTARIO IL GIORNALINO DEL VOLANTARIO N.2 Gennaio/Febbraio/ | страница 3

pag 3 Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile IL GIORNALE DEL VOLONTARIO Il nuovo codice del consumo L’uomo medio non vuole essere libero. Vuole essere sicuro. (Henry Louis Mencken) Il 22 luglio del 2005, il Consiglio dei Ministri, ha varato il Codice del consumo, dopo un lungo ma serrato iter costellato da proroghe. Il Codice entra in vigore il 23 Ottobre 2005 e rappresenta il testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Per la prima volta, il Codice fa assumere un autonomo rilievo al diritto dei consumatori. Il Codice riunisce, coordina e semplifica le disposizioni normative incentrate intorno alla figura del consumatore, come cittadino conscio dei propri diritti e doveri; è orientato a favorire l’informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto. Vengono, inoltre, definiti in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e collettivi. Il testo si compone di 146 articoli ed è finalizzato alla semplificazione delle normative e dedica particolare attenzione all’educazione del consumatore per favorirne la consapevolezza dei propri diritti. Seguendo il discorso del ministro Scajola che afferma: “con il Codice il consumatore è messo nella condizione di tutelarsi e di essere tutelato. Anche le imprese troveranno nel codice articoli di riferimento adeguati alla corretta i n f o r m a z i o n e s u l m er c a t o , a l l a trasparenza e al miglioramento della concorrenza”. Si può ben dire, quindi, che il Codice agisca su tre livelli: 1—A difesa della posizione giuridica del consumatore sia sul piano individuale che collettivo;migliora le regole sula correttezza delle pratiche commerciali e sull’accesso alla giustizia. 2—Migliorare la concorrenza, la trasparenza e l’informazione sul mercato favorendo una migliore qualità dei prodotti e dei servizi. 3—Conseguire un incremento del degrado di fiducia dei consumatori nel funzionamento del mercato, avendo cosi, un crescita degli scambi LA TUTELA DEL CONSUMATORETURISTA Il diffondersi del fenomeno del turismo organizzato e la diffusione dei viaggi e delle vacanze “tutto compreso” propone, sempre più frequentemente, problematiche inerenti i rapporti tra operatori turistici ed i consumatori turistici. Con la diffusione della nuova formula di viaggio “tutto compreso” l’attenzione si rivolge subito alla nascente figura del “consumatoreturista” che, per soddisfare le sue esigenze si affida ad imprese che non conosce; questa situazione lo pone in una condizione di sostanziale debolezza rispetto alla controparte professionale. In realtà la prima risposta alle esigenze di tutela del consumatore turista, non proviene dalla Comunità europea, ma bensì da quella internazionale; infatti nel 1970 viene approvata a Bruxelles la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio Il primo atto, da cui emerse l’importanza sociale che il turismo stava assumendo a livello comunitario, è dato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 Dicembre 1983: in base a questo documento, la Commissione e il Consiglio risultano essere invitati a intraprendere un’azione di “promozione del turismo in base a misure comunitarie assunte nel quadro di una politica globale della Comunità Europea”. Una prima disciplina mirata avviene con la direttiva del Consiglio del 13 Giugno 1990, n° 90/134 CEE; gli scopi di questa direttiva voltano a voler realizzare uniformità di norme in materia di servizi tutto compreso, consentendo in tal modo agli Si riconosce, inoltre ,il ruolo che il turismo svolge nell’economia degli stati membri,e,di conseguenza