Il Corriere Termo Idro Sanitario Marzo 2026 | Page 44

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NORMATIVA DLGS 5.2026

RED III recepita in Italia: cosa cambia davvero

Con l’ introduzione della RED III continua la marcia del nostro Paese verso un progressivo miglioramento dell’ efficienza energetica. Per il settore ITS & HVAC, il cambiamento non è solamente normativo, ma profondamente operativo, incidendo sulle modalità di progettazione, dimensionamento, scelta delle tecnologie, integrazione digitale e gestione degli impianti. Infatti, con l’ entrata in vigore del D. Lgs. 5 / 2026, che recepisce la Direttiva RED III, si apre una nuova fase per la progettazione energetica degli edifici in Italia. Il provvedimento, operativo dal 4 febbraio 2026, introduce un quadro più ambizioso sugli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, ma la sua reale applicazione scatterà soltanto qualche mese più tardi: le nuove soglie diventano infatti cogenti per tutti i titoli edilizi presentati dal 3 agosto 2026, data che segna il termine dei 180 giorni previsti dalla norma per consentire a progettisti e operatori del settore di adeguarsi al nuovo scenario regolatorio.

QUOTA MINIMA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Il cuore della riforma riguarda l’ innalzamento della quota minima di energia da fonti rinnovabili da integrare negli edifici, con una differenziazione chiara tra nuove costruzioni e interventi sull’ esistente. I nuovi edifici dovranno garantire che almeno il 60 % del fabbisogno per l’ acqua calda sanitaria e per l’ insieme dei servizi di climatizzazione invernale ed estiva sia coperto da energia green, un requisito pensato per spingere soluzioni impiantistiche ad alta efficienza come pompe di calore, solare termico e fotovoltaico. È una soglia impegnativa, che tende a trasformare il progetto energetico in un elemento strutturale del processo edilizio, non più un componente integrativo.
EDILIZIA ESISTENTE: APPROCCIO GRADUALE
Per quanto riguarda l’ edilizia esistente, la RED III interviene con un approccio graduato. Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, cioè gli interventi più invasivi dal punto di vista dell’ involucro e degli impianti, la quota da rispettare è fissata al 40 % sia per la produzione di acqua calda sia per il totale dei consumi termici dell’ edificio. Una percentuale che, pur inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni, rappresenta comunque un salto rispetto alla normativa precedente e richiede scelte progettuali più consapevoli e integrate tra involucro, impianti e produzione rinnovabile. Più contenuto, ma ugualmente significa-
CON IL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2026, N. 5, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E IN VIGORE DAL 4 FEBBRAIO 2026, L’ ITALIA COMPLETA IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA( UE) 2023 / 2413, NOTA COME RED III. IL NUOVO PROVVEDIMENTO RIFORMA AMPIAMENTE IL PRECEDENTE D. LGS. 199 / 2021, AGGIORNANDO OBIETTIVI, CRITERI, PROCEDURE E OBBLIGHI CONNESSI ALL’ ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
di Andrea Zelaschi
RED III

Come sono suddivisi i 51 articoli del D. Lgs. 5 / 2026

Il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 recepisce in Italia la Direttiva( UE) 2023 / 2413 sulle energie rinnovabili( RED III) ed è composto da 51 articoli suddivisi in 6 Capi, ognuno dedicato alla modifica di un diverso provvedimento nazionale. Il Capo I aggiorna in modo sostanziale il D. Lgs. 199 / 2021, ridefinendo target FER, criteri di sostenibilità, garanzie d’ origine e obblighi negli edifici. Il Capo II interviene sul D. Lgs. 79 / 1999 aumentando trasparenza e accesso ai dati del sistema elettrico.
tivo, è l’ obbligo destinato alle ristrutturazioni di secondo livello, dove è richiesta una copertura FER pari al 15 % del fabbisogno per climatizzazione invernale ed estiva. Questo requisito si applica anche nei casi di sostituzione o riqualificazione degli impianti termici, a conferma della volontà del legislatore di estendere l’ azione della direttiva anche a interventi puntuali ma ad alto impatto sulla prestazione energetica complessiva dell’ immobile.
TRANSIZIONE GRADUALE MA IRREVERSIBILE
Nel loro insieme, questi obblighi configurano un percorso di transizione graduale ma irreversibile: da un lato si innalzano le soglie per i nuovi edifici, che diventano veri e propri sistemi energetici efficienti e integrati; dall’ altro si amplia il raggio d’ a- zione sulle ristrutturazioni, coinvolgendo un numero crescente di interventi che fino a pochi anni fa non avrebbero comportato alcun obbligo FER. Le tempistiche definite, entrata in vigore a febbraio e piena applicazione da agosto, offrono un margine operativo utile, ma al tempo stesso impongono a progettisti, imprese e a tutta la filiera di programmare da subito un approccio più maturo alla sostenibilità energetica.
SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E BIOMASSE: OBBLIGHI PIÙ SEVERI
Il D. Lgs. 5 / 2026 introduce regole più rigide sulla sostenibilità e tracciabilità dell’ energia rinnovabile, rafforzando garanzie di origine, criteri di certificazione e obblighi di reportistica. Significativa anche la revisione delle norme sulle biomasse, ora sottoposte al principio dell’“ uso a cascata”: l’ impiego energetico è ammesso solo dove non esistano alternative a maggiore valore aggiunto( riuso, riciclo, produzione di materiali). Più in dettaglio, la RED III sulle biomasse comporta:-requisiti ambientali più severi( riduzione emissioni ≥80 %);-ampliamento degli obblighi di certificazione( da 20 MW a 7,5 MW);-restrizioni sugli incentivi alla sola produzione elettrica;-priorità al recupero, riuso e riciclo del legno prima dell’ impiego energetico;-conferma del ruolo delle biomasse sostenibili solo come parte residuale della strategia FER. È da sottolineare che la nuova direttiva e il D. Lgs. 5 / 2026 che la recepisce non vietano stufe, caminetti o pellet per uso domestico. Anzi, diverse associazioni
Il Capo III modifica il D. Lgs. 93 / 2011, potenziando la disponibilità dei dati sulle rinnovabili e sulle comunità energetiche. Il Capo IV aggiorna il D. Lgs. 28 / 2011 in tema di qualificazione professionale FER. Il Capo V rivede il D. Lgs. 102 / 2014, integrando efficienza energetica, pianificazione e potenziale FER nel PNIEC. Infine, il Capo VI modifica il D. Lgs. 66 / 2005 introducendo nuove regole su carburanti, biocarburanti e idrogeno nella mobilità sostenibile.
( come UNCEM) fanno presente che non c’ è alcuna“ demonizzazione” degli apparecchi domestici a legna, che continua a essere considerata una fonte rinnovabile. Occorre però puntare sulla sostituzione degli impianti più vecchi con apparecchi moderni, efficienti, a basse emissioni e migliori performance. Infatti, non sono più ammessi incentivi statali se si sostituisce una caldaia a gas installando stufe o caminetti a biomassa( legna o pellet). Gli incentivi restano disponibili solo per sostituire vecchie stufe con modelli più efficienti( es. 5 stelle) della stessa categoria di impianto preesistente.
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COMUNITÀ ENERGETICHE
Il decreto mira inoltre a ridurre l’ eterogeneità territoriale delle procedure autorizzative per impianti FER, introducendo schemi più omogenei e sportelli unici. L’ espansione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’ autoconsumo collettivo è esplicitamente sostenuta, con impatti diretti sulla configurazione degli impianti, sulla contabilizzazione e sulle architetture di gestione( BEMS / BMS).
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